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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9489 - Corte di Cassazione

Accertamento sintetico - Partecipazioni societarie - Prove documentali - Richiesta di prove documentali - Rifiuto - limite.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento sintetico relativo al 2005. L’avviso contestava maggiori IRPEF e addizionali regionale e comunale per complessivi 731.841 euro, inclusi interessi e sanzioni, sulla base di spese per incrementi patrimoniali. Con sei motivi, l’Ufficio ha denunciato: motivazione mancante o apparente; violazione delle norme sull’accertamento e mancata considerazione della pretesa omessa dichiarazione; omessa pronuncia sull’eccezione di inutilizzabilità dei documenti prodotti soltanto in giudizio; difetto di motivazione circa le ragioni della mancata esibizione; insufficiente motivazione sulla riconducibilità degli incrementi a risorse di società partecipate; omessa valutazione di circostanze relative a 32 conti correnti e a un fondo patrimoniale di 350.000 euro. Il contribuente aveva sostenuto che gli incrementi, riferiti agli anni 2003-2007, derivavano da operazioni societarie senza esborso personale, quali riserve portate ad aumento di capitale e voci del patrimonio netto.

La decisione

La Cassazione ha accolto soltanto il quinto motivo, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR: questa non aveva descritto la documentazione né spiegato in modo verificabile perché gli incrementi fossero riconducibili a riserve o altre poste delle società partecipate. Ha rigettato il primo motivo, perché la motivazione della sentenza esisteva e non era apparente; ha dichiarato inammissibile il secondo, perché fondato su un presupposto fattuale — l’omessa dichiarazione e il conseguente accertamento d’ufficio — non risultante dalla sentenza impugnata; ha rigettato il terzo, decidendo direttamente che i documenti non erano inutilizzabili, poiché l’Ufficio aveva formulato una richiesta generica di chiarimenti e non risultava una specifica richiesta dei documenti; ha rigettato anche il quarto, per la stessa ragione; ha dichiarato inammissibile il sesto, perché generico e privo delle necessarie indicazioni sugli atti e sulla decisività delle circostanze invocate. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La detta sanzione però, in conformità alla lettera della legge, esige che sussista una specifica richiesta degli agenti accertatori, non potendo costituire «rifiuto» la mancata esibizione di un qualcosa che non venga richiesto.

    L’inutilizzabilità in giudizio dei documenti non esibiti in fase amministrativa presuppone che l’Ufficio ne abbia chiesto specificamente l’esibizione. Una richiesta generica di chiarimenti non basta; il divieto può operare anche quando il contribuente, per dolo o colpa, dichiari falsamente di non possedere i documenti o li sottragga all’ispezione.

  • Art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma è richiamata quale base dell’accertamento sintetico fondato sulle spese per incrementi patrimoniali. Nel caso concreto, la giustificazione di tali incrementi doveva essere valutata considerando le operazioni societarie dedotte dal contribuente; la cassazione è però intervenuta perché la CTR non aveva motivato adeguatamente il collegamento tra le prove e la conclusione raggiunta.

  • Art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Cassazione non ha accertato che ricorressero i presupposti dell’accertamento d’ufficio previsto da questa norma: il motivo dell’Agenzia che assumeva l’omessa dichiarazione è stato dichiarato inammissibile perché tale presupposto fattuale non risultava dalla sentenza impugnata.

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    Ciò vale certamente ad escludere la dedotta violazione dai doveri decisori di cui all'art. 112 cod. proc. civ. denunciata dall'amministrazione, che si configura soltanto nell'ipotesi in cui sia mancata del tutto da parte del giudice — ovvero sia meramente apparente — ogni statuizione sulla domanda o eccezione proposta in giudizio.

    La violazione del dovere di pronunciare ricorre se manca del tutto, o è solo apparente, una statuizione su domanda o eccezione. La valutazione incompleta o insufficiente dei fatti e delle prove non integra di per sé omessa pronuncia, ma va censurata come vizio motivazionale.

  • Art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.

    È costante giurisprudenza di questa Corte che ricorre il vizio di insufficiente motivazione ove il giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato.

    La decisione deve rendere comprensibili gli elementi probatori determinanti e il percorso logico che collega tali elementi alla conclusione. È insufficiente la motivazione che afferma la giustificazione degli incrementi patrimoniali senza descrivere le prove e spiegare perché dimostrino l’impiego di risorse delle società partecipate.

  • Art. 384 cod. proc. civ.

    Tuttavia, trattandosi di questione la cui risoluzione non richiede ulteriori accertamenti in fatto, essendo incontestati in causa i dati fattuali rilevanti, il rilievo che precede non impone il rinvio al giudice a quo, potendo questa Corte pronunciare direttamente in merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.

    Quando la questione non richiede nuovi accertamenti di fatto e i dati rilevanti sono incontestati, la Cassazione può deciderla direttamente senza rinviare al giudice di merito.

Massime di principio

  • Il divieto di produrre in giudizio documenti non esibiti durante la verifica non deriva dalla sola mancata risposta o dalla mancata produzione: occorre una richiesta amministrativa specifica, così da poter individuare un effettivo rifiuto di esibizione.
  • La richiesta specifica è necessaria anche quando la mancata esibizione sia colposa e non intenzionale; può rilevare la dichiarazione non veritiera di non possedere i documenti o la loro sottrazione all’ispezione, anche per errore non scusabile.
  • Nell’accertamento sintetico, la prova che gli incrementi patrimoniali siano stati finanziati con risorse societarie deve essere esaminata e motivata in modo concreto: il giudice deve indicare quali documenti considera e come essi dimostrino l’assenza di un esborso personale.
  • La Cassazione può decidere direttamente un’eccezione non esaminata dal giudice d’appello se i fatti rilevanti sono incontestati e non occorrono ulteriori accertamenti; un vizio di motivazione accolto su un diverso punto comporta invece la cassazione con rinvio per il riesame di merito.
  • Per denunciare l’omessa valutazione di fatti o prove, il ricorrente deve indicare con precisione le circostanze, gli atti processuali in cui sono state dedotte e la loro possibile decisività; una censura generica è inammissibile.

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