Cassazione Penale, Ordinanza n. 09183/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In sede esecutiva, il ricorrente aveva chiesto l'unificazione sotto il vincolo della continuazione tra più reati già giudicati, sostenendo che le condotte fossero riconducibili a una preventiva ideazione unitaria e, in particolare, a un originario progetto criminale ideato da un familiare, del quale egli si sarebbe occupato nell'interesse di curare il traffico di stupefacenti. La Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta ritenendo che i fatti riguardassero contesti delittuosi nettamente distinti, con aggressione di beni giuridici diversi, e che mancasse un elemento da cui desumere una programmazione unitaria. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità, lamentando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente valorizzato la dedotta comune matrice progettuale dei reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato in modo adeguato e coerente sull'insussistenza del medesimo disegno criminoso, escludendo una programmazione unitaria e valorizzando il carattere occasionale e contingente delle condotte. Ha inoltre osservato che la doglianza difensiva sulla pretesa adesione al programma delinquenziale ideato dal familiare era già stata esaminata e disattesa con argomenti immuni da vizi logici. Il ricorso è stato qualificato come meramente rivalutativo, interamente in fatto e aspecifico; ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
viene richiamato come parametro della dedotta violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
viene richiamato come parametro del dedotto vizio di motivazione
norma invocata per sostenere la sussistenza della continuazione e del medesimo disegno criminoso
norma invocata per la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, la continuazione può essere esclusa quando il giudice accerti in modo adeguatamente motivato che i reati derivano da contesti distinti e non da un unico programma criminoso preventivamente ideato.
- Ai fini del riconoscimento del medesimo disegno criminoso non è sufficiente un generico richiamo a una comune matrice familiare o ambientale: occorre la desumibilità, dagli elementi di causa, di una programmazione unitaria delle condotte.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa lettura del compendio motivazionale del giudice di merito quando il ricorso si risolva in una mera rivalutazione del fatto e delle prove.
- La censura di vizio motivazionale è inammissibile quando il provvedimento impugnato abbia già esaminato la prospettazione difensiva e l'abbia disattesa con argomentazioni logicamente coerenti e prive di evidenti contraddizioni.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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