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Sentenza

Sentenza del 06/04/2016 n. 6661 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva irrogato alla società una sanzione amministrativa di Euro 39.886,80, pari al 200% del costo del lavoro, per aver impiegato due lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 73 del 2002. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva annullato la sanzione; la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia, riducendo la sanzione a Euro 21.489,40 perché uno dei lavoratori era stato impiegato per soli 20 giorni. In cassazione la società ha contestato: 1) che la CTR avesse il potere di rideterminare direttamente la sanzione, sostituendosi all’amministrazione e pronunciando oltre i limiti dei propri poteri; 2) l’insufficiente motivazione sulla mancata utilizzazione della dichiarazione del lavoratore relativa alla data d’inizio del rapporto, sostenendo che dichiarazioni analoghe erano state rese anche il giorno dell’accertamento e che quella successiva costituiva autocertificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, l’intero ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito, investito della controversia sia sull’esistenza sia sull’ammontare della sanzione, possa rideterminarla quando la ritenga inadeguata rispetto all’infrazione accertata. Ha inoltre giudicato non decisiva la censura motivazionale sulla dichiarazione del lavoratore: il suo mancato esame o la motivazione insufficiente sulla sua inutilizzabilità non avrebbe potuto determinare con certezza una diversa decisione, poiché la sola dichiarazione del dipendente di essere stato assunto il giorno dell’accertamento non prova la data d’inizio del rapporto. Nessuna statuizione sulle spese, dato che l’Ufficio non si era costituito. Decisione deliberata l’11 febbraio 2016 e depositata il 6 aprile 2016.

Norme richiamate

  • L. n. 73 del 2002, art. 3

    È la disposizione in base alla quale era stata irrogata la sanzione per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. La Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma; la riduzione deriva dalla valutazione della concreta infrazione e della durata dell’impiego.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5, nel testo anteriore alla riforma operata dalla L. n. 134 del 2012

    Tuttavia il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata non integra, di per sè, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, occorrendo che la risultanza processuale ovvero l'istanza istruttoria non esaminate attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata.

    Nel regime dell’art. 360, n. 5, applicabile ratione temporis, l’omesso esame di una prova o di un elemento contrario non basta a fondare il vizio: occorre che l’elemento sia decisivo, ossia che la sua valutazione avrebbe potuto condurre con certezza, e non solo in via probabilistica, a una diversa ricostruzione e decisione.

  • D.P.R. n. 445 del 2000

    La società invocava la disciplina delle autocertificazioni per sostenere l’utilizzabilità della dichiarazione del lavoratore. La Corte non ne enuncia una regola interpretativa autonoma e respinge la censura perché, in ogni caso, la dichiarazione del dipendente circa l’assunzione il giorno dell’accertamento non è sufficiente a provare la data d’inizio del rapporto.

Massime di principio

  • Quando il giudice tributario è investito della contestazione della sanzione sia nell’an sia nel quantum, può rideterminarne l’importo in rapporto alle caratteristiche concrete dell’infrazione; ciò non costituisce, di per sé, sostituzione illegittima all’amministrazione o pronuncia extra petita.
  • Nel regime dell’art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile prima della riforma del 2012, una prova non esaminata o una motivazione insufficiente sono rilevanti solo se l’elemento trascurato è decisivo e avrebbe potuto determinare con certezza un esito diverso; non basta prospettare una mera possibilità.
  • La sola dichiarazione del lavoratore secondo cui il rapporto sarebbe iniziato il giorno dell’accertamento non è sufficiente a dimostrare la data effettiva d’inizio del rapporto, anche quando venga prospettata come autocertificazione.

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