Cassazione Civile, Ordinanza n. 28790/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 nei confronti di una società, contestando: la non deducibilità di spese di ristrutturazione e degli ammortamenti relativi a un immobile ritenuti non inerenti; l'indebita detrazione IVA su acquisti di merci, assumendo che l'operazione fosse in realtà una cessione di ramo d'azienda attuata mediante vendita frazionata delle merci e cessione gratuita di un immobile; l'indebita detrazione IVA per costi di sponsorizzazione e pubblicità. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; in appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'impugnazione dell'Ufficio, aderendo sostanzialmente e in modo acritico alla decisione di primo grado. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione, perché il giudice di appello si era limitato a richiamare la sentenza di primo grado senza esaminare criticamente i motivi di gravame; (2) omesso esame di un fatto decisivo e controverso; (3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la liquidazione delle spese senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la sentenza d'appello era motivata in modo solo apparente: la CTR aveva riportato integralmente la sentenza di primo grado e si era limitata a formule generiche di adesione, senza indicare le ragioni autonome della propria decisione né confrontarsi con gli specifici motivi di appello. Per questo la decisione è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La deduzione di una motivazione solo apparente integra un vizio processuale denunciabile in cassazione.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
La motivazione deve esplicitare le ragioni della decisione; la mera adesione acritica ad altra pronuncia non è sufficiente.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 111 Cost.
Il dovere di motivazione della decisione è presidio costituzionale del giusto processo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
La censura sulle spese è stata assorbita; la Corte rinvia anche per la loro liquidazione.
Massime di principio
- La sentenza di appello è nulla per motivazione apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nel giudizio di appello è consentito il rinvio per relationem a una decisione di primo grado, ma solo se il giudice di secondo grado esplicita le ragioni della propria adesione e mostra di avere esaminato criticamente i motivi di gravame.
- La mera riproduzione integrale della sentenza impugnata, accompagnata da formule generiche di condivisione, non soddisfa l'obbligo di motivazione se manca il confronto con le specifiche censure dell'appellante.
- Quando il primo motivo di ricorso per cassazione viene accolto per nullità della sentenza impugnata, restano assorbiti i motivi ulteriori che presuppongono il riesame del merito o della regolazione accessoria delle spese.
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