Cassazione Penale, Sentenza n. 2575/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per furto aggravato in concorso (artt. 110, 624-bis, 625 nn. 2 e 5 c.p.) sostenendo: 1) estinzione del reato per prescrizione, contestando il metodo di calcolo adottato dai giudici di merito in presenza della recidiva reiterata e specifica (la difesa ritiene che non debba essere applicato aumentato sul risultato del primo aumento); 2) vizio della valutazione probatoria e carenza motivazionale: asserita incertezza dell'identificazione visiva dell'imputato, tardivo rinvenimento delle chiavi e mancanza di certezza sul nesso con il soggetto riconosciuto, e fragilità della prova telefonica (chiamata da soggetto "Renato" non altrimenti accertata); 3) omessa valutazione favorevole delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 4) errori nella determinazione della pena e mancata motivazione secondo i criteri di cui agli artt. 99, 132, 133 c.p., con richiesta di esclusione della recidiva e rimodulazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto della prescrizione ha dichiarato il motivo manifestamente infondato: ha confermato il calcolo effettuato dai giudici di merito applicando le norme sugli aumenti per la recidiva reiterata (artt. 157, 160, 161 c.p. e art. 99, comma 4 c.p.), con conseguente termine prescrizionale pari a 15 anni nel caso concreto, non estinto al 02/02/2023. Sul profilo probatorio ha ritenuto corretta e congrua la valutazione della Corte territoriale: l'identificazione visiva dell'imputato da parte di un agente che lo conosceva, il gesto di gettare a terra e la scoperta immediata della chiave e la presenza di ulteriori elementi indiziari (complici, 19 chiavi in loro possesso, precedenti rapporti di frequentazione desunti da controlli di polizia e telefonate in entrata dal contatto registrato come "Renato") costituiscono un complesso indiziario valutato unitariamente e ritenuto sufficiente per l'attribuzione del fatto, nel rispetto dell'art. 192, comma 2, c.p.p. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla mancata motivazione: la determinazione della pena è rimessa al giudice di merito, con onere motivazionale attenuato quando la pena è vicina al minimo edittale; i giudici hanno indicato i criteri ritenuti prevalenti (pregresse condanne, pericolosità), giustificando l'applicazione della recidiva e l'entità della pena. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che prevede il concorso di persone nel reato; utilizzata per inquadrare la partecipazione in concorso dell'imputato con altri soggetti.
Norma che incrimina il furto in abitazione; la Corte ha preso a riferimento la pena edittale massima prevista per il calcolo della prescrizione.
Comma che indica le aggravanti applicate (effrazione/violenza sulle cose; concorso di persone); rilevanti ai fini del maggior tempo prescrizionale e della determinazione della pena.
Disciplina la determinazione della pena; comma 4 è richiamato per l'aumento quando intervengono circostanze aggravanti che incidono sulla pena-base.
Stabilisce il criterio per il calcolo del tempo necessario alla prescrizione in rapporto alla pena edittale; la Corte ha affermato che la recidiva speciale va considerata ai fini del calcolo.
Prevede l'aumento della pena per chi è recidivo; applicato nel caso come recidiva reiterata e specifica per il computo prescrizionale.
Regola l'incremento del termine prescrizionale in presenza di atti interruttivi; la Corte ha ritenuto applicabile l'aumento fino ai limiti previsti dall'art. 161, comma 2.
Prevede bilanciamento tra circostanze; la Corte ha precisato che ai fini dell'art. 157 non si tiene conto dell'art. 69 nel calcolo della prescrizione qui contestato.
Disciplina le circostanze attenuanti comuni e la loro prevalenza; la Corte ha ritenuto correttamente valorizzati gli elementi ostativi all'applicazione prevalente delle attenuanti generiche.
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito della precisione dell'indizio; la Corte ha richiamato l'obbligo di valutare singolarmente e poi unitariamente gli indizi, ritenendo soddisfatti i requisiti nel caso concreto.
art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di impugnazione alla Cassazione relativi a vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondati tali profili nel merito e nella motivazione.
Norme relative alla determinazione della pena e ai criteri per la sua individualizzazione; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente esplicitato gli elementi valutati e che l'onere motivazionale sia stato rispettato.
Massime di principio
- In presenza di recidiva reiterata e specifica, l'aumento previsto incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo (art. 157 c.p.) sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo (art. 161 c.p.): entrambi gli effetti possono essere cumulati senza violare il principio di ne bis in idem sostanziale.
- Il calcolo della prescrizione si effettua a partire dalla pena edittale aumentata dalle circostanze aggravanti rilevanti ai sensi degli articoli richiamati; non si applica il bilanciamento dell'art. 69 ai fini dell'art. 157 quando la recidiva ha effetto speciale.
- L'identificazione visiva resa da un agente che dichiara di conoscere personalmente l'imputato può costituire prova sufficiente se è corroborata da ulteriori elementi indiziari; ogni elemento indiziario deve essere valutato singolarmente per la sua certezza e poi unitariamente per la congruità del quadro probatorio.
- La prova per esclusivamente indiziaria è ammissibile e può portare alla condanna se gli indizi, presi nel loro complesso e dopo aver valutato la loro precisione e gravità, consentono un ragionamento induttivo logico e univoco (sillogismo giudiziario).
- Nelle impugnazioni sul quantum della pena, il giudice di legittimità controlla solo la correttezza formale e la adeguatezza della motivazione: la scelta concreta della pena resta largamente discrezionale al giudice di merito, salvo carenza o contraddittorietà della motivazione quando la pena si discosta sensibilmente dal minimo o si avvicina al massimo edittale.
- Prove basate su dati telefonici (chiamate) necessitano di collegamenti probatori (es. accertamento della titolarità dell'utenza) per assumere pieno valore probatorio; l'assenza di tali accertamenti può essere compensata da altri indizi concreti che integrino il quadro probatorio.
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