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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2575/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per furto aggravato in concorso (artt. 110, 624-bis, 625 nn. 2 e 5 c.p.) sostenendo: 1) estinzione del reato per prescrizione, contestando il metodo di calcolo adottato dai giudici di merito in presenza della recidiva reiterata e specifica (la difesa ritiene che non debba essere applicato aumentato sul risultato del primo aumento); 2) vizio della valutazione probatoria e carenza motivazionale: asserita incertezza dell'identificazione visiva dell'imputato, tardivo rinvenimento delle chiavi e mancanza di certezza sul nesso con il soggetto riconosciuto, e fragilità della prova telefonica (chiamata da soggetto "Renato" non altrimenti accertata); 3) omessa valutazione favorevole delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 4) errori nella determinazione della pena e mancata motivazione secondo i criteri di cui agli artt. 99, 132, 133 c.p., con richiesta di esclusione della recidiva e rimodulazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto della prescrizione ha dichiarato il motivo manifestamente infondato: ha confermato il calcolo effettuato dai giudici di merito applicando le norme sugli aumenti per la recidiva reiterata (artt. 157, 160, 161 c.p. e art. 99, comma 4 c.p.), con conseguente termine prescrizionale pari a 15 anni nel caso concreto, non estinto al 02/02/2023. Sul profilo probatorio ha ritenuto corretta e congrua la valutazione della Corte territoriale: l'identificazione visiva dell'imputato da parte di un agente che lo conosceva, il gesto di gettare a terra e la scoperta immediata della chiave e la presenza di ulteriori elementi indiziari (complici, 19 chiavi in loro possesso, precedenti rapporti di frequentazione desunti da controlli di polizia e telefonate in entrata dal contatto registrato come "Renato") costituiscono un complesso indiziario valutato unitariamente e ritenuto sufficiente per l'attribuzione del fatto, nel rispetto dell'art. 192, comma 2, c.p.p. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla mancata motivazione: la determinazione della pena è rimessa al giudice di merito, con onere motivazionale attenuato quando la pena è vicina al minimo edittale; i giudici hanno indicato i criteri ritenuti prevalenti (pregresse condanne, pericolosità), giustificando l'applicazione della recidiva e l'entità della pena. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma che prevede il concorso di persone nel reato; utilizzata per inquadrare la partecipazione in concorso dell'imputato con altri soggetti.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma che incrimina il furto in abitazione; la Corte ha preso a riferimento la pena edittale massima prevista per il calcolo della prescrizione.

  • art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen.

    Comma che indica le aggravanti applicate (effrazione/violenza sulle cose; concorso di persone); rilevanti ai fini del maggior tempo prescrizionale e della determinazione della pena.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la determinazione della pena; comma 4 è richiamato per l'aumento quando intervengono circostanze aggravanti che incidono sulla pena-base.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce il criterio per il calcolo del tempo necessario alla prescrizione in rapporto alla pena edittale; la Corte ha affermato che la recidiva speciale va considerata ai fini del calcolo.

  • art. 160 cod. pen.

    Prevede l'aumento della pena per chi è recidivo; applicato nel caso come recidiva reiterata e specifica per il computo prescrizionale.

  • art. 161 cod. pen.

    Regola l'incremento del termine prescrizionale in presenza di atti interruttivi; la Corte ha ritenuto applicabile l'aumento fino ai limiti previsti dall'art. 161, comma 2.

  • art. 69 cod. pen.

    Prevede bilanciamento tra circostanze; la Corte ha precisato che ai fini dell'art. 157 non si tiene conto dell'art. 69 nel calcolo della prescrizione qui contestato.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti comuni e la loro prevalenza; la Corte ha ritenuto correttamente valorizzati gli elementi ostativi all'applicazione prevalente delle attenuanti generiche.

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito della precisione dell'indizio; la Corte ha richiamato l'obbligo di valutare singolarmente e poi unitariamente gli indizi, ritenendo soddisfatti i requisiti nel caso concreto.

  • art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Motivi di impugnazione alla Cassazione relativi a vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondati tali profili nel merito e nella motivazione.

  • artt. 99, 132, 133 cod. pen.

    Norme relative alla determinazione della pena e ai criteri per la sua individualizzazione; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente esplicitato gli elementi valutati e che l'onere motivazionale sia stato rispettato.

Massime di principio

  • In presenza di recidiva reiterata e specifica, l'aumento previsto incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo (art. 157 c.p.) sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo (art. 161 c.p.): entrambi gli effetti possono essere cumulati senza violare il principio di ne bis in idem sostanziale.
  • Il calcolo della prescrizione si effettua a partire dalla pena edittale aumentata dalle circostanze aggravanti rilevanti ai sensi degli articoli richiamati; non si applica il bilanciamento dell'art. 69 ai fini dell'art. 157 quando la recidiva ha effetto speciale.
  • L'identificazione visiva resa da un agente che dichiara di conoscere personalmente l'imputato può costituire prova sufficiente se è corroborata da ulteriori elementi indiziari; ogni elemento indiziario deve essere valutato singolarmente per la sua certezza e poi unitariamente per la congruità del quadro probatorio.
  • La prova per esclusivamente indiziaria è ammissibile e può portare alla condanna se gli indizi, presi nel loro complesso e dopo aver valutato la loro precisione e gravità, consentono un ragionamento induttivo logico e univoco (sillogismo giudiziario).
  • Nelle impugnazioni sul quantum della pena, il giudice di legittimità controlla solo la correttezza formale e la adeguatezza della motivazione: la scelta concreta della pena resta largamente discrezionale al giudice di merito, salvo carenza o contraddittorietà della motivazione quando la pena si discosta sensibilmente dal minimo o si avvicina al massimo edittale.
  • Prove basate su dati telefonici (chiamate) necessitano di collegamenti probatori (es. accertamento della titolarità dell'utenza) per assumere pieno valore probatorio; l'assenza di tali accertamenti può essere compensata da altri indizi concreti che integrino il quadro probatorio.

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