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Sentenza

Sentenza n. 3903/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS- emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 19.12.2023 e notificato il 21.12.23, in materia di ammonimento, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali; e del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 19.12.2023 e notificato il 21.12.23, di ammonimento, già impugnato con esito negativo, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali.

Giustizia amministrativa202401849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto prefettizio del ricorso gerarchico contro l'ammonimento del Questore per stalking condominiale, nonché lo stesso ammonimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 22 della l. 241/1990 e lesione del diritto di difesa, per non avere potuto accedere agli atti valutati dal Prefetto; 2) violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, difetto di motivazione ed eccesso di potere, sostenendo che il provvedimento prefettizio fosse generico, non adeguatamente contestualizzato e non confrontato con le censure e le denunce-querele prodotte nel ricorso gerarchico; inoltre, alcuni episodi sarebbero rimasti indimostrati e vi sarebbero state condotte reciproche tra i condomini; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009, e dell'art. 612-bis c.p., per l'asserita mancanza di condotte persecutorie e di alcuni elementi costitutivi del reato di atti persecutori. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la reciprocità delle condotte avrebbe escluso la configurabilità dello stalking.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi. Quanto all'accesso, ha affermato che la tutela contro il diniego di accesso è autonoma rispetto all'azione impugnatoria e dispone di un rito processuale proprio; pertanto, il mancato accesso non costituisce, di per sé, un vizio di legittimità dell'atto finale. Nel caso concreto, gli atti istruttori erano stati depositati in giudizio, la ricorrente non aveva insistito per acquisire ulteriori documenti né aveva proposto motivi aggiunti, sicché non risultava attuale una lesione del diritto di difesa. Quanto alla motivazione e al merito dell'ammonimento, il Collegio ha rilevato che la misura ha natura preventiva e dissuasiva, è ampiamente discrezionale e non richiede la piena prova della responsabilità penale né l'accertamento di tutti gli elementi del reato di atti persecutori. È sufficiente un quadro istruttorio serio, coerente e univocamente orientato, anche indiziario e probabilistico, valutato secondo la regola del più probabile che non, dal quale emerga il pericolo concreto di reiterazione di condotte moleste o persecutorie. Gli atti raccolti dai Carabinieri comprendevano dichiarazioni delle persone offese e di terzi, anche di condomini trasferitisi altrove, e delineavano un quadro ampio e omogeneo di pedinamenti di minori, riprese video dei vicini, interferenze nella proprietà e nell'esercizio dei diritti altrui, controllo persistente della vita condominiale e comportamenti protrattisi nel tempo. Il TAR ha ritenuto non decisiva la tesi della reciprocità, poiché le testimonianze esterne confermavano le condotte persecutorie riferite ai ricorrenti, mentre le denunce della ricorrente non risultavano sostenute da analoghe testimonianze e non avevano avuto seguito penale. Ha quindi ritenuto adeguatamente motivati e legittimi sia l'ammonimento questorile sia il rigetto prefettizio del ricorso gerarchico. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    La tutela giurisdizionale contro il diniego di accesso è autonoma rispetto all'impugnazione dell'atto finale e si esercita mediante il rito speciale previsto per l'accesso; il diniego non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento conclusivo.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'ammonimento deve essere adeguatamente motivato, ma la motivazione può fondarsi su un quadro istruttorio indiziario e probabilistico coerente con la funzione preventiva della misura.

  • art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

    La disposizione attribuisce al Questore un potere ampiamente discrezionale e preventivo: per l'ammonimento è sufficiente un giudizio prognostico concreto fondato su elementi indiziari del pericolo di reiterazione di condotte moleste o persecutorie, senza necessità di pieno accertamento della responsabilità penale.

  • art. 612-bis c.p.

    La fattispecie penale degli atti persecutori costituisce il riferimento sostanziale della misura, ma l'ammonimento non richiede la prova penale completa di tutti gli elementi costitutivi del reato.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi dei minori e degli altri soggetti tutelati nella diffusione della sentenza.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il mancato accesso agli atti del procedimento non costituisce di per sé un vizio di legittimità del provvedimento finale, poiché la tutela contro il diniego di accesso è autonoma e deve essere esercitata mediante il rito speciale previsto per l'accesso; la lesione del diritto di difesa può comunque venire meno quando gli atti istruttori siano acquisiti nel giudizio e il ricorrente non chieda ulteriori acquisizioni né proponga motivi aggiunti.
  • L'ammonimento questorile previsto dall'art. 8 del d.l. 11/2009 ha funzione preventiva e dissuasiva e presuppone un potere ampiamente discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza; non richiede l'accertamento pieno della responsabilità penale né la prova, secondo lo standard penalistico, di tutti gli elementi del reato di atti persecutori.
  • Per l'adozione dell'ammonimento è sufficiente un quadro indiziario serio, coerente e univocamente orientato, fondato anche su testimonianze e altri elementi probabilistici, dal quale risulti, secondo la regola del più probabile che non, un pericolo concreto di reiterazione di condotte moleste, persecutorie o gravemente intrusive.
  • La motivazione dell'ammonimento deve rendere comprensibile la valutazione preventiva compiuta dall'autorità, ma può fondarsi sulla valutazione complessiva e non atomistica di una pluralità di episodi, anche quando la riferibilità di ogni singola condotta non sia dimostrata con il criterio della causalità diretta.
  • La mera allegazione di condotte reciproche tra le parti non esclude l'ammonimento quando il quadro istruttorio e le testimonianze esterne risultino univocamente orientati a confermare le condotte persecutorie del destinatario della misura e le contrapposte denunce non siano adeguatamente corroborate.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaAccesso documentaleMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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