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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16647/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per il delitto di sequestro di persona contestato in concorso, rideterminato la pena per i residui reati di lesioni personali e tentata rapina in concorso, confermando il resto e rigettando la richiesta di pena sostitutiva. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi, entrambi ricondotti a violazione di legge e vizio di motivazione, censurando il mancato accoglimento della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva formulata unilateralmente rispetto alla distinta proposta di concordato sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi manifestamente infondati. Ha affermato che la richiesta di pena sostitutiva può essere proposta anche nelle procedure a pena concordata, ma solo se essa è parte dell'accordo sul trattamento sanzionatorio; non è invece consentita una modifica non condivisa dell'accordo, salvo il caso di illegalità della pena. Di conseguenza, ha definito il procedimento senza formalità, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La richiesta di pena sostitutiva può essere inserita anche nelle procedure di concordato, ma deve far parte dell'accordo sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 610 c.p.p.

    Il procedimento può essere definito senza formalità di procedura quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • artt. 110-605 c.p.

    Contestazione di sequestro di persona in concorso, definita con declaratoria di non doversi procedere in appello.

  • artt. 110-582 c.p.

    Residuo reato di lesioni personali in concorso oggetto di rideterminazione della pena in appello.

  • artt. 110-56-629 c.p.

    Residuo reato di tentata rapina in concorso oggetto di rideterminazione della pena in appello.

Massime di principio

  • Nelle procedure concordate sul trattamento sanzionatorio, la pena sostitutiva è ammissibile solo se espressamente compresa nell'accordo tra le parti e non può essere introdotta unilateralmente dal ricorrente.
  • L'accordo sul trattamento sanzionatorio non è unilateralmente alterabile, salvo il caso in cui la pena concordata sia illegale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando lamenta il mancato accoglimento di una richiesta incompatibile con il contenuto dell'accordo processuale su pena e trattamento sanzionatorio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può definire il procedimento senza formalità e applicare le conseguenze economiche previste dal codice di procedura penale.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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