Cassazione Penale, Ordinanza n. 16647/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per il delitto di sequestro di persona contestato in concorso, rideterminato la pena per i residui reati di lesioni personali e tentata rapina in concorso, confermando il resto e rigettando la richiesta di pena sostitutiva. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi, entrambi ricondotti a violazione di legge e vizio di motivazione, censurando il mancato accoglimento della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva formulata unilateralmente rispetto alla distinta proposta di concordato sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi manifestamente infondati. Ha affermato che la richiesta di pena sostitutiva può essere proposta anche nelle procedure a pena concordata, ma solo se essa è parte dell'accordo sul trattamento sanzionatorio; non è invece consentita una modifica non condivisa dell'accordo, salvo il caso di illegalità della pena. Di conseguenza, ha definito il procedimento senza formalità, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La richiesta di pena sostitutiva può essere inserita anche nelle procedure di concordato, ma deve far parte dell'accordo sul trattamento sanzionatorio.
Il procedimento può essere definito senza formalità di procedura quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Contestazione di sequestro di persona in concorso, definita con declaratoria di non doversi procedere in appello.
Residuo reato di lesioni personali in concorso oggetto di rideterminazione della pena in appello.
Residuo reato di tentata rapina in concorso oggetto di rideterminazione della pena in appello.
Massime di principio
- Nelle procedure concordate sul trattamento sanzionatorio, la pena sostitutiva è ammissibile solo se espressamente compresa nell'accordo tra le parti e non può essere introdotta unilateralmente dal ricorrente.
- L'accordo sul trattamento sanzionatorio non è unilateralmente alterabile, salvo il caso in cui la pena concordata sia illegale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando lamenta il mancato accoglimento di una richiesta incompatibile con il contenuto dell'accordo processuale su pena e trattamento sanzionatorio.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può definire il procedimento senza formalità e applicare le conseguenze economiche previste dal codice di procedura penale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16543/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16544/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16547/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16550/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16551/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16552/2025 del 05/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →