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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31253/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA e IRAP 2013 emesso nei confronti di una s.r.l. e notificato al ricorrente quale ex amministratore unico della società. La CTR Campania, pur avendo rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate, aveva compensato integralmente le spese di giudizio richiamando in modo generico la "particolarità e peculiarità della vicenda". Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la compensazione delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; (2) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente in punto spese, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., poiché la motivazione addotta sarebbe una mera formula di stile non idonea a rendere intellegibile il percorso logico del giudice.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi, rilevando che la compensazione delle spese nel processo tributario costituisce deroga al principio di soccombenza e può essere disposta solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente illustrate. Nel caso concreto, il richiamo generico alla particolarità e peculiarità della vicenda è stato giudicato insufficiente e meramente stereotipato. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    La compensazione delle spese nel processo tributario è ammessa solo come eccezione al principio della soccombenza, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La motivazione meramente apparente o apodittica in ordine alla statuizione sulle spese integra vizio denunciabile in cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese di lite non può essere disposta in modo automatico o con formule di stile: occorre la presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in sentenza.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese deve rendere percepibile l'iter logico seguito dal giudice; un generico riferimento alla particolarità della controversia non è sufficiente.
  • Quando il vizio riguarda soltanto la statuizione sulle spese, la cassazione può essere limitata a tale capo con rinvio al giudice di merito per nuova regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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