Cassazione Civile, Ordinanza n. 26647/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
I soci di una cooperativa edilizia hanno agito per ottenere, in via principale, l’accertamento dell’inesistenza di un loro debito verso la cooperativa e verso una società cessionaria del credito, debito riferito a un mutuo fondiario stipulato con un istituto di credito; in via subordinata, hanno chiesto che l’eventuale debito residuo fosse imputato esclusivamente al liquidatore e ai sindaci della società. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo hanno denunciato violazione di legge e nullità del procedimento per mancata interruzione del giudizio a seguito dell’intervenuta liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, deducendo che la società avrebbe perso la capacità processuale nel corso del primo grado. Con il secondo hanno formalmente prospettato la nullità della sentenza di appello per omesso esame di un fatto decisivo, ma in sostanza hanno lamentato l’assenza di motivazione della decisione di secondo grado, anche con riferimento alla questione dell’interruzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto condivisibili le osservazioni della proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, la carenza di autosufficienza per mancata indicazione degli atti rilevanti e per la mancata chiarificazione su come la questione dell’evento interruttivo fosse stata dedotta nei gradi di merito; ha inoltre affermato che le norme sull’interruzione del processo tutelano solo la parte colpita dall’evento, sicché l’eventuale irregolare prosecuzione può essere fatta valere soltanto da tale parte e non dagli altri litisconsorti. Quanto al secondo motivo, ha osservato che esso era del tutto generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza di appello, e che, in materia di errores in procedendo, non è consentito denunciare in cassazione un vizio di omessa motivazione. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente la definizione camerale del ricorso sulla base di una proposta del relatore, rispetto alla quale la parte può chiedere la decisione della causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce un vizio processuale deve indicare gli atti e i passaggi rilevanti del processo e spiegare come la questione sia stata posta nei gradi di merito.
- Le norme sull’interruzione del processo sono poste a tutela della parte colpita dall’evento interruttivo; pertanto, l’eventuale prosecuzione irregolare del giudizio può essere fatta valere solo da quella parte e non dalle altre, che non abbiano subito pregiudizio.
- In sede di legittimità, la censura di omessa motivazione non è ammissibile quando il motivo attiene a un error in procedendo e, comunque, il ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Una deduzione di nullità della sentenza o del procedimento non può risolversi in un’affermazione generica: occorre individuare con precisione il fatto processuale decisivo e il relativo pregiudizio.
- L’inammissibilità del ricorso comporta l’applicazione delle conseguenze economiche previste dal testo unico sulle spese di giustizia, incluso l’ulteriore contributo unificato.
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