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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27649/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell'immobile sito in Melito (Via Ciclamini n. 123). L'accusa ipotizzava il concorso dei ricorrenti, con altri soggetti (Cristofaro Pragliola e Salvatore Silvestri), nella turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), mediante atti fraudolenti volti a impedire a Danilo Buglione di reperire la somma di 85.000 euro necessaria per l'aggiudicazione, favorendo la Real Estate Management s.r.l. (di cui Cirillo è amministratore e Landolfo socio). I difensori hanno censurato la carenza motivazionale dell'ordinanza (violazione art. 125 c.p.p.), la mancata indicazione di elementi concreti a sostegno del fumus del concorso e hanno sostenuto che le condotte contestate ai ricorrenti sarebbero intervenute dopo l'aggiudicazione (post factum), integrando al più il reato di truffa e non la turbata libertà degli incanti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per carenza motivazionale in ordine al fumus del delitto contestato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia formulato un giudizio apodittico sul concorso dei ricorrenti con gli altri indagati, senza indicare elementi di collegamento concreti e senza spiegare perché le condotte contestate avrebbero turbato il regolare svolgimento dell'asta. La Corte ha osservato che le condotte descritte incidono sulla libertà negoziale e sul patrimonio dell'aggiudicatario (potenzialmente riconducibili a truffa) e non sul normale svolgimento della gara chiusa con aggiudicazione alla Real Estate Management s.r.l.; inoltre il provvedimento impugnato non ha spiegato perché l'immobile costituirebbe profitto del reato. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto di sequestro del GIP del 27 novembre 2023 e ha disposto la restituzione immediata dell'immobile all'avente diritto.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Esige motivazione adeguata dei provvedimenti; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del riesame mancasse della motivazione richiesta in relazione al fumus del reato e al collegamento tra le condotte dei diversi indagati.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la Corte ricorda che, pur non essendo richiesta la prova 'grave' di cui all'art. 273, il giudice deve valutare il fumus in concreto e motivare puntualmente le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria.

  • art. 353 cod. pen.

    Delitto di turbata libertà degli incanti: la Corte osserva che per integrarlo è necessario che le condotte incidano sul regolare svolgimento della gara; atti che colpiscono solo la capacità economica dell'aggiudicatario possono essere al più riconducibili a truffa e non automaticamente alla turbata libertà degli incanti.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiama il parametro della 'serietà degli indizi' per misure cautelari; la Corte distingue la soglia probatoria per il sequestro per confisca e ribadisce la necessità di una valutazione concreta degli elementi indiziari.

Massime di principio

  • Per disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice deve motivare, in termini concreti e non apodittici, il fumus del reato e il nesso tra il bene sequestrato e il profitto del reato.
  • La mera partecipazione all'aggiudicazione o condotte posteriori all'asta non dimostrano di per sé il concorso nella turbata libertà degli incanti: è necessario provare un comportamento idoneo a turbare il regolare svolgimento della gara.
  • Atti fraudolenti diretti a privare l'aggiudicatario delle risorse per pagare possono integrare reati patrimoniali (es. truffa) ma non automaticamente il reato di turbata libertà degli incanti; occorre valutare il momento e l'oggetto dell'interferenza rispetto alla gara.
  • La carenza di motivazione sulle modalità di collegamento fra i diversi indagati e sul ruolo specifico di ciascuno porta all'annullamento senza rinvio dei provvedimenti cautelari; le decisioni devono indicare elementi puntuali di collegamento (contatti, piani, ruoli, tempistica).
  • In situazioni analoghe, l'accusa deve documentare (anche con elementi sintomatici) la concertazione e la temporalità delle condotte rispetto all'evento-asta e chiarire perché il bene sequestrato costituisce profitto del reato contestato.

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