Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05348/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 03/04/2025 che, in sede di riesame, aveva: dichiarato l'inammissibilita' della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Pellegrino Attilio contro il decreto di sequestro preventivo delle quote sociali, del patrimonio aziendale e di altri beni della societa'; rigettato la richiesta di riesame e l'appello proposti nell'interesse di "Calabra Maceri e Servizi" s.p.a. Gli appellanti deducevano, a vario titolo, vizi processuali (mancata notifica dell'avviso di udienza, carenza di legittimazione), carenze di motivazione sul requisito soggettivo e sul periculum in mora, nonche' errata applicazione o non applicabilita' della normativa ambientale (art. 452-quaterdecies c.p., D.M. 188/2020, UNI EN 643/2002 e d.lgs. 152/2006) e richiesta di dissequestro di somme sul conto dedicato ritenute di lecita provenienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Pellegrino Attilio e ha ritenuto manifestamente infondati (quindi inammissibili) i motivi proposti dall'amministratore pro-tempore di "Calabra Maceri e Servizi" s.p.a. Motivi principali della decisione: Pellegrino non era piu' titolare della qualifica di amministratore al momento del riesame essendosi verificato un trasferimento della carica, per cui mancava l'interesse concreto e attuale all'impugnazione; la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza risultava effettuata regolarmente al difensore nominato dalla societa'; le doglianze ambientali erano in gran parte generiche, in parte non sollevate al giudice del riesame e, in ogni caso, prive di prova circa la natura di materia prima secondaria dei materiali trattati; la valutazione del requisito soggettivo e del periculum in mora era adeguatamente motivata nel provvedimento impugnato; le riproposizioni generiche delle stesse critiche gia' respinte in sede di gravame sono aspecifiche e inammissibili. Sono state inoltre imposte le spese di procedimento ai ricorrenti ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Regola la richiesta di riesame avverso provvedimenti di sequestro; la Corte interpreta che chi non e' titolare del bene sequestrato puo' impugnare solo se vanta un interesse concreto e attuale alla restituzione, ossia la qualita' di parte direttamente danneggiata dalla misura

  • art. 324, comma 6, cod. proc. pen.

    Prevede l'avviso di fissazione dell'udienza di riesame; la Corte ha verificato la regolare notifica dell'avviso al difensore della societa' e ha rigettato la doglianza procedurale

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato tali censure come generiche o manifestamente infondate quando ripropongono critiche gia' esaminate senza argomentazioni nuove

  • art. 452-quaterdecies cod. pen.

    Norma penale citata in relazione alla gestione illecita di rifiuti; la Corte ha rilevato che le questioni relative alla qualificazione del materiale (se materia prima secondaria o rifiuto) devono essere provate e, comunque, interpretate tenendo conto del principio di responsabilita' condivisa in materia ambientale

  • D.M. n. 188 del 2020

    Riferimento tecnico-normativo su criteri di qualita' e classificazione della carta; la Corte ha osservato che la non applicazione del d.lgs. 152/2006 non e' dimostrata e non e' stata adeguatamente prospettata in sede di riesame

  • UNI EN 643/2002

    Standard tecnico europeo sulla carta da macero; invocato per sostenere la natura di materia prima secondaria, ma la Corte ha rilevato l'assenza di prova documentale e la preclusione per mancata deduzione in primo grado

  • d.lgs. n. 152 del 2006

    Testo unico ambientale; la Corte ha affermato la prevalente applicazione delle disposizioni ambientali, richiamando la giurisprudenza che interpreta le norme di settore alla luce della responsabilita' condivisa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese di giudizio in cassazione; applicata per condannare i ricorrenti alle spese del procedimento

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle modalita' di sintesi dei motivi di ricorso; la Corte ha rispettato le prescrizioni procedurali per la formulazione dei motivi

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma di procedimento sul riesame e sulla relativa udienza; la Corte ha valutato la regolarita' dell'istruttoria e delle notifiche previste

Massime di principio

  • Lo status processuale e la qualifica personale al momento del provvedimento sono determinanti: chi non e' piu' titolare di una qualifica che giustifichi l'interesse al dissequestro puo' essere privo di interesse concreto e quindi inammissibile a proporre riesame o impugnazione
  • Le doglianze processuali sulla notifica dell'udienza devono essere provate con l'incarto processuale: la Corte puo' accedere direttamente agli atti per verificare la regolarita' delle notificazioni quando si deduce un error in procedendo
  • In cassazione sono inammissibili o manifestamente infondati i motivi generici o aspecifici che non apportano argomentazioni nuove rispetto a quanto gia' discusso in sede di merito o di gravame
  • Non e' possibile sollevare in Cassazione questioni non dedotte o sviluppate nelle fasi precedenti del giudizio; le nuove deduzioni, soprattutto tecniche o probatorie (es. qualificazione del materiale come materia prima secondaria), richiedono idonea documentazione e vanno prospettate in primo grado o nel riesame
  • Sulle questioni tecnico-ambientali prevale il principio della responsabilita' condivisa lungo la filiera: la semplice eccezione formale non esonera dall'onere di dimostrare l'assenza di responsabilita' o la natura non qualificabile come rifiuto
  • La valutazione del requisito soggettivo e del periculum in mora in sede cautelare rientra nell'ambito della discrezionalita' del giudice e la Corte di legittimita' non puo' sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione fattuale se la motivazione risultante e' congrua e documentata
  • Riproporre in Cassazione le medesime ragioni gia' esaminate e respinte senza articolare censure specifiche comporta l'inammissibilita' dei motivi per aspecificita' o manifesta infondatezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.