Cassazione Penale, Ordinanza n. 34063/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 16 settembre 2025 della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato la condanna a un anno e otto mesi di reclusione per: omessa presentazione della dichiarazione IVA, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto (capo A), e distruzione di documenti fiscali, in particolare fatture attive obbligatorie da conservare, così da impedire la ricostruzione del reddito e del volume d’affari (capo B), entrambi in continuazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla legittimità dell’accertamento induttivo dell’imposta evasa, lamentando che non fossero stati considerati i costi e le altre componenti negative di reddito. Con il secondo ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto estraneo ai limiti del giudizio di legittimità, perché investiva la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto; la motivazione d’appello è stata comunque reputata congrua. L’accertamento induttivo si fondava su dati certi ricavati dal depositario delle scritture contabili e dal bilancio del 2013; non erano stati riconosciuti costi deducibili per mancanza di documentazione certa, gravando sul ricorrente l’onere di allegarli e dimostrarli. I dati contabili recuperati dal server attestavano operazioni attive soggette a IVA e produttive di reddito nel 2014; le azioni esecutive e le istanze di fallimento dimostravano debiti verso alcuni creditori, ma non l’assoluta incapacità di farvi fronte, e la ricostruzione difensiva era inoltre smentita dagli accertamenti diretti della Guardia di Finanza. Il secondo motivo è stato ritenuto tardivo: non risultava tra i motivi di appello riepilogati nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva contestato in cassazione la completezza o correttezza di quel riepilogo; non poteva quindi essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa d’inammissibilità. La condanna penale è rimasta ferma.
Norme richiamate
artt. 81 c.p. e 5 d.lgs. 74/2000
per non aver presentato la dichiarazione fiscale IVA, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto
La disposizione è applicata alla condotta di omessa presentazione della dichiarazione IVA finalizzata all’evasione delle imposte, contestata in continuazione.
artt. 81 c.p. e 10 d.lgs. 74/2000
per aver distrutto documenti fiscali e in particolare le fatture attive di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del reddito e del volume di affari
La disposizione è applicata alla distruzione di documenti fiscali obbligatoriamente conservabili, diretta a impedire la ricostruzione del reddito e del volume d’affari, in continuazione.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la sua colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non sono deducibili censure che, pur formulate come violazioni di legge o vizi di motivazione, mirino in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove o una nuova ricostruzione del fatto, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e idonea a illustrare il percorso logico-giuridico seguito.
- Nell’accertamento induttivo dell’imposta evasa, l’esistenza di costi deducibili deve essere allegata e dimostrata con elementi documentali certi; in loro assenza, non è necessario riconoscere poste passive sulla base di mere allegazioni.
- La presenza di debiti, di azioni esecutive o di istanze di fallimento non dimostra, da sola, l’assoluta incapacità di farvi fronte e non esclude che siano state realizzate operazioni attive imponibili.
- Un vizio non dedotto con motivo di appello non può essere proposto per la prima volta in cassazione. Se il ricorrente ritiene incompleto o inesatto il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, deve contestarlo specificamente nel ricorso.
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