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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22654/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui il comune aveva richiesto alla società ricorrente il pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2015. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale esito rigettando l'appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Successivamente, prima della decisione, la ricorrente ha depositato un atto con cui ha dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo anche sulla controversia in esame e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; ha inoltre allegato il verbale di definizione e l'atto di rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà professionale. Il Comune non ha però formulato una richiesta conforme di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché manca il necessario accordo processuale delle parti, ossia conclusioni conformi che diano atto del mutamento della situazione sostanziale. Ha invece rilevato che l'accordo transattivo e la dichiarazione della ricorrente integravano un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, rendendo il ricorso inammissibile per carenza di interesse sopravvenuta. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la reciproca dichiarazione di sopravvenuto disinteresse, e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 366, secondo comma, c.p.c.

    domiciliata, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione

    richiamato solo per il domicilio eletto in cassazione; non incide sulla decisione nel merito

  • art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.

    domiciliata, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione

    richiamato ai fini della rituale domiciliazione della parte in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude l'obbligo del raddoppio del contributo unificato perché l'inammissibilità è sopravvenuta

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede un formale assetto processuale concorde delle parti, con conclusioni conformi che diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale; non basta la sola dichiarazione unilaterale di una parte.
  • L'interesse ad agire o a impugnare deve permanere fino alla decisione: se sopravviene il difetto di interesse, il ricorso diviene inammissibile.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una causa sopravvenuta, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
  • In presenza di una reciproca manifestazione di disinteresse alla decisione, la compensazione delle spese di legittimità è giustificata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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