Cassazione Penale, Sentenza n. 12644/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo lamentando violazione di legge (artt. 157 cod. pen., 533, 538 e 578 cod. proc. pen.) e vizio motivazionale: sostiene che la prescrizione del reato si sarebbe perfezionata già nel corso del primo grado (11 gennaio 2022), per cui le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado avrebbero dovuto essere revocate e la condanna alla refusione delle spese per il grado di giudizio annullata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la data del reato fissata nel capo d'imputazione non sia sindacabile in sede di legittimità e ha chiarito i criteri di calcolo della prescrizione: il termine decorre dal giorno successivo alla consumazione e termina alle ore 24 del giorno finale; il corretto computo porta a concludere che, alla data di pronuncia della sentenza di primo grado (12 gennaio 2022), la prescrizione non era ancora maturata. Considerando poi i periodi di sospensione (compresi rinvii dovuti ad astensione collettiva del difensore e legittimi impedimenti), la prescrizione è maturata il 29 gennaio 2022, cioè dopo la sentenza di primo grado. Di conseguenza le statuizioni civili sono rimaste confermate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione; non sono state liquidate spese alla parte civile per le ragioni indicate in motivazione.
Norme richiamate
Disciplina la durata della prescrizione per i reati; la Corte ne richiama il meccanismo per il calcolo complessivo del tempo necessario alla prescrizione.
Rilevato in combinato con l'art. 157 per determinare il periodo complessivo necessario alla prescrizione nel caso concreto.
art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.
Richiamato con riferimento al limite dei sessanta giorni per il differimento dell'udienza; la Corte precisa che tale limite non si applica quando il rinvio deriva dall'adesione del difensore ad un'astensione collettiva.
Norma processuale richiamata nel motivo di impugnazione; la Corte non ha accolto la censura perché impone un sindacato che la legittimità non consente sui fatti accertati in merito alla data del reato.
Richiamata nel motivo di impugnazione con riguardo ai vizi di motivazione; la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato.
Richiamata nella motivazione del ricorso; la Corte ha ritenuto non fondati i rilievi relativi al vizio motivazionale dedotto.
Applicata per la condanna alle spese del procedimento di Cassazione in caso di rigetto del ricorso.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Richiamato in relazione alla trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione per reati consumati inizia a decorrere il giorno successivo a quello della consumazione e termina alle ore 24 del giorno finale calcolato secondo il calendario comune.
- In sede di Cassazione non è possibile riesaminare fatti di merito (ad es. la data del fatto) se contrastano con gli accertamenti dei giudici di merito.
- I periodi di sospensione della prescrizione devono essere computati secondo i giorni del calendario comune; occorre considerare il giorno dell'udienza rinviata e non quello dell'udienza di rinvio.
- Il differimento dell'udienza per adesione del difensore ad un'astensione collettiva non rientra nel limite dei 60 giorni previsto dall'art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen., e va computato come periodo di sospensione quando dovuto a scelta difensiva legittima.
- Se la prescrizione si è verificata prima della pronuncia di una sentenza di merito, sono revocabili le statuizioni civili conseguenti; occorre però accertare correttamente le date e i periodi di sospensione.
- In procedimento di legittimità trattato per iscritto, la parte civile può ottenere la liquidazione delle spese se ha efficacemente contribuito con memorie scritte alla decisione; l'assenza di tale contributo può portare a non liquidare le spese alla parte civile.
- Errori di calcolo della prescrizione da parte dei giudici di merito possono essere corretti dalla Cassazione nei limiti dell'oggetto di sindacato consentito dalla giurisdizione di legittimità.
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