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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28554/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 29/11/2021 che aveva nuovamente confermato la custodia cautelare in carcere per il reato associativo (reati connessi al traffico di stupefacenti). La difesa eccepiva violazioni di norme processuali (artt. 273, 125, 309, 627 c. p. proc., art. 73 e 74 DPR 309/1990 e altre) e soprattutto censurava la motivazione come carente, contraddittoria e illogica rispetto al dictum della Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio l'ordinanza originaria chiedendo chiarimenti sul ruolo e sui rapporti tra il ricorrente e l'organizzazione capeggiata dallo STARITA. In particolare il ricorrente contestava che la conferma della misura si basasse su elementi episodici (un solo incontro) e su contatti con persone indagate per fatti non ascrivibili a lui.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per essere oltre i limiti del giudizio di legittimità. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il ricorso, pur formalmente fondato su violazioni di legge e carenze motivazionali, in realtà chiedeva una rivalutazione dei fatti e della ricostruzione operata dal Tribunale del Riesame, cosa non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse adeguatamente ottemperato al rinvio della Cassazione, esponendo in modo coerente e logico gli elementi indiziari (conversazioni intercettate, abitualità dei rapporti, plurime forniture di stupefacenti e rapporti debitori) che comprovano la stabile adesione del ricorrente all'associazione capeggiata da STARITA e il suo ruolo di procacciatore. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende, con trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.; artt. 73, 74, 80 comma 2 DPR 309/1990

    art. 110 cod. pen.; art. 73 comma 6, art. 80 comma 2 e art. 74 DPR 390/1990 (come richiamati in motivazione)

    Norme sostanziali e regolamentari in materia di stupefacenti: l'ordinanza cautelare è stata motivata sulla base della ricostruzione di forniture e rapporti illeciti soggetti alle fattispecie previste da tali norme.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiesto il normale grado di gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia adeguatamente dimostrato l'esistenza di un grave compendio indiziario.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione invocati dal difensore (violazione di legge, carenza e contraddittorietà della motivazione); la Corte ha ritenuto che, in realtà, le censure fossero una ridefinizione dei fatti non ammissibile in sede di legittimità.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento alle forme di riesame e all'iter procedurale: la Corte ha osservato che le doglianze difensive non hanno inciso sulle specifiche valutazioni richieste dal rinvio.

  • art. 309 e art. 627, comma 3 cod. proc. pen.

    art. 309; art. 627 comma 3 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal difensore: la Corte ha valutato che non vi fossero vizi di diritto o logici nelle argomentazioni del Tribunale del Riesame relativi all'apprezzamento degli indizi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato/inammissibile: la Corte ha applicato la sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94 comma 1-ter disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale per la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto l'invio di copia del provvedimento.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in materia di misure cautelari non rientra nel merito degli accertamenti fatti dai giudici di merito: è inammissibile chiedere alla Cassazione una riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione degli indizi già apprezzati dal giudice di merito.
  • Dopo un annullamento con rinvio, il giudice di merito deve compiere gli specifici approfondimenti indicati dal dictum della Cassazione; se il giudice di rinvio fornisce una motivazione coerente che risponde ai punti indicati, la Cassazione non riformerà la ricostruzione dei fatti salvo vizi di diritto o palese illogicità.
  • Per contestare efficacemente un'ordinanza cautelare in Cassazione è necessario segnalare errori di diritto, vizî logico-giuridici ben circostanziati o la mancanza di elementi essenziali nella motivazione, non la sola preferenza per una diversa lettura probatoria.
  • Intercettazioni e conversazioni criptiche, se inserite in un quadro fattuale coerente (consuetudine di rapporti, plurime forniture, rapporti debitori, coinvolgimento nella consegna), possono costituire un compendio indiziario idoneo a fondare la misura cautelare per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
  • La dichiarazione di inammissibilità per motivi meramente valutativi può comportare conseguenze economiche (spese processuali e sanzione alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); il difensore dovrebbe quindi evitare ricorsi in Cassazione basati solo su alternative ricostruttive dei fatti.
  • Se si ritiene che il giudice di merito non abbia ottemperato al rinvio della Cassazione, è fondamentale indicare con precisione le questioni rimandate e dimostrare concretamente la carenza di risposta, evidenziando vizi logici o lacune documentali non semplici divergenze valutative.

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