Cassazione Penale, Sentenza n. 10146/2024 del 11/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per errata applicazione dell'art. 69, comma 4, cod. pen., alla luce della declaratoria di incostituzionalità operata dalla Corte costituzionale (sent. n. 141/2023). L'imputato deduce che, dopo la pronuncia costituzionale, è consentito al giudice valutare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti anche in presenza di recidiva aggravata, mentre la normativa come applicata in sede di merito aveva escluso tale possibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. Il motivo è che, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2023, il divieto assoluto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva non è più applicabile a priori; il giudice di merito deve quindi procedere a una nuova e ponderata valutazione comparativa delle circostanze (solo il giudizio di bilanciamento), esplicitando i criteri e i termini in cui la valutazione deve essere considerata.
Norme richiamate
In origine vietava la prevalenza di singole attenuanti sulla recidiva; la Corte costituzionale (soprattutto con la sent. n. 141/2023 e precedenti) ne ha dichiarato l'incompatibilità costituzionale nella portata che impediva al giudice di valutare la proporzionalità della pena e la possibile prevalenza delle attenuanti.
Circostanza aggravante contestata in primo grado e poi esclusa dalla Corte d'appello; la decisione impone al giudice di merito di valutare se l'aggravante persista e come si rapporti alle attenuanti nel bilanciamento.
Circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello; in base alla giurisprudenza costituzionale la sua incidenza può, se giustificata da adeguata motivazione, prevalere sulla recidiva nell'ambito del bilanciamento.
Disciplina la recidiva aggravata; la giurisprudenza costituzionale ha limitato l'effetto assoluto di contrasto tra recidiva e attenuanti, imponendo un bilanciamento conforme al principio di proporzionalità.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 7
Richiamato in relazione alle pronunce della Corte costituzionale che avevano riguardo al divieto di prevalenza delle attenuanti previsto dall'art. 69 c.p.; la Corte costituzionale ha applicato il principio di proporzionalità anche rispetto a questa previsione normativa.
art. 648 ter.1, comma 2, cod. pen.
Norma richiamata nella giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. n. 188/2023) per valutare la compatibilità di talune disposizioni con il principio di proporzionalità quando il divieto di prevalenza delle attenuanti produce effetti eccessivi.
Richiamata per la sua incidenza sulle fattispecie oggetto delle pronunce di illegittimità costituzionale citate; rilevante ratione temporis per l'applicazione delle declaratorie.
art. 3 Cost.
Principio di uguaglianza e ragionevolezza usato dalla Corte costituzionale per valutare la proporzionalità delle pene e la compatibilità delle norme penali con la Costituzione.
art. 27, primo e terzo comma, Cost.
Principio di proporzionalità della pena e funzione rieducativa; riferimento costituzionale che ha portato alla declaratoria di illegittimità del divieto di prevalenza delle attenuanti.
Corte costituzionale, sent. n. 141/2023
Pronuncia centrale che ha affermato l'illegittimità dell'art. 69 co.4 c.p., nella parte in cui impediva la prevalenza di determinate attenuanti sulla recidiva, per violazione del principio di proporzionalità (art. 3 e art. 27 Cost.). Ha imposto al giudice di merito di riesaminare il bilanciamento delle circostanze.
Corte costituzionale, sent. n. 201/2023
Precedente interlocutorio che ha contribuito al quadro giurisprudenziale sopra richiamato, dichiarando illegittimità costituzionale dell'art. 69 co.4 in parte rilevante.
Corte costituzionale, sent. n. 94/2023
Pronuncia che aveva già riguardato il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata in contesti di delitti molto gravi; contribuisce alla linea di orientamento sulla necessità di bilanciamento e proporzionalità.
Corte costituzionale, sent. n. 188/2023
Ulteriore pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di specifiche previsioni penali nella prospettiva del principio di proporzionalità, richiamata nel ragionamento della Cassazione.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 141/2023, il divieto assoluto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva non può più essere applicato a priori: il giudice deve procedere a un bilanciamento concreto e motivato.
- Il principio di proporzionalità (art. 3 e art. 27 Cost.) impone che la pena non sia manifestamente sproporzionata rispetto al disvalore del singolo fatto; ciò può giustificare la prevalenza delle attenuanti anche in presenza di recidiva aggravata.
- In presenza di novità costituzionali o di cambiamento della giurisprudenza costituzionale, le sentenze già pronunciate che avevano escluso la possibilità di prevalenza delle attenuanti possono essere annullate e rinviate per una nuova valutazione del bilanciamento.
- La parte che invoca la prevalenza delle attenuanti (difesa) deve formulare la domanda e il giudice di merito deve esprimere specifica e approfondita motivazione sul confronto tra aggravanti e attenuanti, indicando i criteri adottati.
- Il rinvio da parte della Corte di cassazione riguarda, di norma, solo la riapertura del giudizio comparativo tra circostanze (bilanciamento), non la riconsiderazione di tutti gli elementi di fatto non censurati.
- Nei procedimenti abbreviati e in altre sedi di giudizio speciale, il principio del bilanciamento vale ugualmente: l'irrilevanza procedurale della forma non esclude l'obbligo di garantire la proporzionalità della pena.
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