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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23303/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Il primo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato; la Corte ha però rilevato che la censura si limitava a riproporre doglianze già formulate in appello e disattese, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della decisione impugnata, risultando quindi generica e apparente. Il secondo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche ed è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione del giudice di merito è stata considerata congrua e priva di illogicità manifesta, essendo sufficiente che il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché meramente reiterativo delle censure già svolte in appello e non confrontato con le ragioni della decisione. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo sulle attenuanti generiche, reputando adeguata la motivazione del giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La titolarità della carta prepagata su cui è confluito l'accredito del profitto è stata valorizzata come elemento decisivo per affermare la responsabilità del beneficiario nel delitto di truffa.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono privi di specificità, perché si limitano a riprodurre censure già svolte e disattese senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che si limita a riproporre censure già svolte in appello, senza misurarsi con le ragioni della decisione impugnata, è privo del requisito di specificità ed è inammissibile.
  • In materia di truffa, l'accredito del profitto su uno strumento finanziario intestato all'imputato può costituire un elemento di forte rilievo probatorio per attribuirgli un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza essere tenuto a confutare singolarmente tutti gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio o sul diniego di benefici discrezionali è sindacabile in cassazione solo se presenti evidenti illogicità o mancanza di confronto con i dati decisivi del caso.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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