Cassazione Civile, Ordinanza n. 10535/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a un'istanza di rimborso IVA presentata da una società per euro 59.440,42, somme che la contribuente assumeva di avere versato in relazione a operazioni passive regolarizzate e non detratte in dichiarazione annuale. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della società, valorizzando il principio di neutralità dell'IVA e ritenendo che il diritto al rimborso/detrazione potesse essere esercitato entro due anni dalla definitività dell'obbligazione fiscale definita all'esito del contenzioso. La CTR aveva respinto gli appelli dell'Agenzia e della società, confermando la spettanza del rimborso. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 60, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe riconosciuto il diritto alla detrazione in assenza dei presupposti e senza prova degli adempimenti necessari; ha inoltre richiamato l'art. 30-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 per sostenere la preclusione del rimborso al cessionario. La Corte rileva però che il motivo era eccentrico rispetto alla reale ratio della decisione impugnata, la quale si era fondata sul principio di neutralità dell'IVA e sulla possibilità di regolarizzazione e detrazione anche successiva, dopo la definizione del contenzioso, nonché sull'irrilevanza del ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il motivo fosse sostanzialmente fuori fuoco rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, perché investiva profili non decisivi per la CTR e non emergenti dai motivi di appello come riportati. La decisione di merito è stata quindi confermata nella parte in cui aveva riconosciuto la possibilità di ottenere il rimborso/detrazione IVA anche in epoca successiva rispetto al periodo di competenza, purché nel rispetto del principio di neutralità dell'imposta. L'Agenzia è stata condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 60, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dall'Agenzia a sostegno della tesi di preclusione del rimborso/detrazione, ma la Corte non accoglie la censura perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata
art. 30-ter d.P.R. n. 633 del 1972
invocato dalla ricorrente per sostenere la preclusione al cessionario dell'istanza di rimborso; il richiamo non incide sull'esito del giudizio
art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997
menzionato per escluderne l'operatività nella fattispecie, poiché la regolarizzazione non è stata qualificata come ravvedimento tecnico in senso stretto
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato in relazione alla disciplina IVA e al principio di neutralità dell'imposta
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è infondato quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si appunta su profili estranei alle argomentazioni decisive del giudice di merito.
- In materia di IVA, il principio di neutralità può giustificare la riconoscibilità della detrazione o del rimborso anche in un momento successivo al periodo di competenza, se la regolarizzazione interviene dopo la definizione del contenzioso e non contrasta con la funzione dell'imposta.
- La mancanza della dichiarazione annuale non esclude automaticamente il diritto al rimborso o alla detrazione quando il giudice di merito accerti, in concreto, che il credito è sorto e che la successiva regolarizzazione è compatibile con la neutralità dell'IVA.
- Non è decisivo invocare la disciplina del ravvedimento operoso se la regolarizzazione posta in essere non è qualificabile come ravvedimento in senso tecnico e risulta invece collegata alla definizione di una controversia fiscale pendente.
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