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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29945/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società e PA)

La controversia

Una società fornitrice di energia elettrica aveva agito per ottenere il pagamento di forniture rese a un consorzio idrico. Il Tribunale aveva riconosciuto in parte il credito a titolo contrattuale e in parte a titolo di arricchimento senza causa, rigettando la manleva verso la Regione. La Corte d'appello aveva ridotto l'importo dovuto per corrispettivo contrattuale e aumentato quello riconosciuto ex art. 2041 c.c. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2042 c.c., 23, comma 4, d.l. 66/1989 conv. in l. 144/1989, 191 e 194 d.lgs. 267/2000. Sosteneva, in sintesi, che per i contratti ritenuti nulli la domanda di arricchimento senza causa fosse preclusa dalla disciplina speciale che, nei rapporti con la pubblica amministrazione, imporrebbe di agire contro il funzionario che ha consentito la prestazione; inoltre, per i crediti relativi a contratti più recenti, contestava la prova del rispetto delle norme contabili e dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, deducendo un vizio rilevabile d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo profilo fosse un novum, perché mai dedotto nei gradi di merito, e che il secondo fosse inammissibile perché fondato su censure di fatto e su valutazioni probatorie estranee al giudizio di legittimità. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore di entrambe le controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.c.

    violazione e falsa applicazione

    La censura è stata prospettata come motivo di ricorso per violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le doglianze articolate non superavano il vaglio di ammissibilità perché in parte nuove e in parte fattuali.

  • art. 2042 c.c.

    Richiamato quale norma che regola la sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 23, comma 4, d.l. 66/1989 conv. in l. 144/1989

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che, in assenza di corretti impegni di spesa, il rapporto obbligatorio sorgerebbe verso il funzionario e non verso l'ente; la Corte non esamina nel merito la tesi perché la censura è nuova.

  • art. 191 d.lgs. 267/2000

    Richiamato per contestare la mancanza di prova dell'impegno contabile e della copertura finanziaria; la Corte considera la doglianza fattuale e quindi inammissibile.

  • art. 194 d.lgs. 267/2000

    Norma richiamata nel motivo insieme alle altre disposizioni di contabilità degli enti locali, senza specifica statuizione nel merito.

  • art. 2041 c.c.

    È la base della domanda di arricchimento senza causa accolta in parte nei gradi di merito; in cassazione non viene esclusa nel merito, ma la relativa censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012

    Richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che introduca per la prima volta una questione di diritto non dedotta nei gradi di merito, quando la decisione impugnata non l'abbia affrontata.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l'apparente violazione di legge, richieda una nuova valutazione delle prove o contesti accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • L'azione di arricchimento senza causa, pur avendo natura sussidiaria, non può essere esclusa in cassazione sulla base di un tema difensivo introdotto per la prima volta nel ricorso.
  • Le doglianze relative alla mancanza di prova dell'impegno contabile, della copertura finanziaria o della regolarità documentale sono, se dipendono da una rivalutazione degli atti e delle risultanze istruttorie, questioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneInadempimentoCompensazione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàArricchimento senza causa

Testo integrale

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