Cassazione Penale, Sentenza n. 2228/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Occhiuzzi era stato condannato per bancarotta impropria fraudolenta documentale (artt. 223 e 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare) per avere sottratto le scritture contabili della CASLAM S.r.l. dopo la chiusura dell'attività, con lo scopo di impedire la ricostruzione dell'attivo societario e recare danno ai creditori. Il ricorso in Cassazione articolava tre motivi principali: 1) mancata prova del dolo specifico richiesto dalla fattispecie di sottrazione delle scritture; 2) travisamento della prova per omissione della dichiarazione del finanziere Ardone e mancata valutazione della reperibilità dell'imputato e delle ricerche del curatore; 3) richiesta di riqualificazione della condotta in bancarotta documentale semplice per assenza di dolo specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione delle decisioni di merito, lette congiuntamente (doppia conformità), e ha escluso il travisamento della prova perché le stesse fonti probatorie furono valutate in entrambi i gradi. Quanto al dolo specifico, la Corte ha confermato che esso risultava provato per una pluralità di indici: sparizione integrale delle scritture dopo la verifica fiscale del 2014, totale dismissione dei beni aziendali e chiusura delle sedi a ridosso del fallimento, passivo rilevante e irreperibilità dell'amministratore durante la procedura concorsuale. Tali elementi hanno sorretto il ragionamento logico-inferenziale a fondamento della responsabilità per bancarotta documentale fraudolenta (specifica). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) - art. 216, comma 1, n. 2
La fattispecie di bancarotta documentale composta dalla sottrazione o distruzione delle scritture richiede il dolo specifico; la sottrazione delle scritture, se volta a impedire la ricostruzione dell'attivo, integra la fattispecie rilevante.
Regola la bancarotta semplice; l'omessa o irregolare tenuta dei libri può essere rilevata anche per negligenza e non richiede il dolo specifico della fattispecie di cui all'art. 216.
codice penale - art. 99, comma 4
Richiamato per la recidiva applicata alla persona dell'imputato.
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
Stabilisce i limiti del ricorso per travisamento della prova: tale vizio è sindacabile solo se il ricorrente dimostra che l'elemento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto nella motivazione del secondo grado.
codice di procedura penale - art. 173 disp. att. (sulla motivazione)
Richiamata per la modalità di enunciazione dei motivi nel ricorso; la Corte osserva i limiti formali di esposizione dei motivi.
decreto-legge n. 127/2020 art. 23, comma 8 e decreto-legge n. 105/2021 art. 7, comma 1
Norme emergenziali che hanno autorizzato la trattazione del ricorso con contraddittorio cartolare in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale; da ciò discendono regole su legittimo impedimento del difensore non applicabili in sede cartolare.
codice di procedura penale - art. 420-ter
Richiamato come norma non applicabile nei giudizi di cassazione celebrati cartolarmente: il legittimo impedimento del difensore non opera se non è prevista la comparizione orale.
codice di procedura penale - art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali e il possibile pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per liquidare le spese e la somma di euro 3.000,00.
Massime di principio
- In casi di bancarotta documentale per sottrazione, il dolo specifico può essere desunto da una pluralità di indici (sparizione delle scritture, dismissione dei beni, passivo rilevante, irreperibilità dell'amministratore) e non necessariamente da un elemento isolato.
- La mera irreperibilità dell'amministratore, se presa da sola, raramente è sufficiente a provare il dolo specifico: assume invece rilievo probatorio se si accompagna ad altri concreti indizi di fraudolenza.
- Quando le sentenze di primo e secondo grado sono conformi (doppia conformità), la Cassazione valuta la motivazione congiuntamente e il ricorso per travisamento è ammissibile solo se si dimostra che il secondo grado ha fatto riferimento a elementi probatori nuovi o inesistenti nel materiale processuale.
- Se le scritture sono state esibite anteriormente (es. in una verifica fiscale) ma non depositate al momento del fallimento, la mancata produzione successiva può configurare sottrazione rilevante ai fini penali se connessa a condotte distrattive o a intenzione di ostacolare la liquidazione.
- In procedimenti celebrati cartolarmente in base a norme emergenziali, il difensore deve prevedere tempestiva richiesta di trattazione orale per invocare il proprio impedimento; diversamente il giudizio si svolge senza comparizione e le eccezioni relative al legittimo impedimento possono essere inutilizzabili.
- Per ottenere la riqualificazione della fattispecie (da fraudolenta a semplice) il ricorrente deve dimostrare l'assenza di indici di frode o fornire un convincente percorso logico che escluda l'animus nocendi; la sola assenza di prova assoluta del fine non è sufficiente se esistono indizi concreti.
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