Cassazione Penale, Ordinanza n. 32192/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso che aveva confermato la decisione di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile di furto aggravato di energia elettrica, violazione di domicilio e danneggiamento. I primi quattro motivi deducevano travisamento della prova e vizio della motivazione quanto all'effettiva utilizzazione abitativa dell'immobile, sostenendo che la modestia dei consumi delle utenze e l'assenza di puntuali riscontri escludevano la destinazione dell'immobile a privata dimora. Il quinto motivo censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La memoria difensiva contenente motivi nuovi era stata depositata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 611 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi quattro motivi reiterativi e manifestamente infondati, osservando che, ai fini del furto in abitazione, rientra nella nozione di privata dimora anche l'immobile non abitato quando, per caratteristiche intrinseche e destinazione, sia funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata. Le doglianze sul travisamento delle deposizioni testimoniali miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione della prova, non consentita in sede di legittimità, senza indicare una distorsione incontrovertibile e decisiva del dato probatorio. Il quinto motivo è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava con la ragione ostativa indicata dalla sentenza impugnata, individuata nel limite edittale, e si limitava a una richiesta meramente assertiva. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
termine perentorio per il deposito della memoria difensiva contenente motivi nuovi
La memoria difensiva con motivi nuovi depositata oltre il termine previsto dalla norma è tardiva.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità deve confrontarsi specificamente con le ragioni ostative esplicitate nella decisione impugnata.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità del furto in abitazione, la nozione di privata dimora comprende anche un immobile non abitato quando, per le sue caratteristiche intrinseche e la sua destinazione, sia funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata.
- In sede di legittimità, il travisamento della prova è deducibile solo quando il giudice di merito abbia recepito nel proprio ragionamento un dato probatorio rilevante e decisivo in modo incontrovertibilmente distorto; non è consentita una nuova lettura o reinterpretazione del significato della prova.
- È inammissibile per aspecificità il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto che non si confronti con le ragioni ostative indicate nella sentenza impugnata e si limiti a una mera richiesta assertiva.
- La memoria difensiva contenente motivi nuovi depositata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 611 c.p.p. è tardiva.
Come è indicizzato
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