Cassazione Penale, Ordinanza n. 11856/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La decisione riguarda un imputato che, a seguito di impugnazione della sentenza del Giudice di Pace, ha ottenuto dal Tribunale l’assoluzione per il reato di minaccia, con conferma invece della condanna per diffamazione. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) ha dedotto violazione di legge per la valutazione della concreta offensività dell’espressione ritenuta diffamatoria; 2) ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) ha lamentato l’omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) ha contestato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione. La parte civile ha depositato memoria, ma tardivamente, oltre il termine previsto dall’art. 611, comma 1, ultimo periodo, c.p.p., sicché la Corte non ne ha tenuto conto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione sull’effettiva portata offensiva dell’espressione non era stata devoluta con specifico motivo di appello, sicché non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione, salvo questioni rilevabili d’ufficio o non deducibili prima. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo perché l’art. 131-bis c.p. non si applica ai reati di competenza del Giudice di Pace, in ragione della specialità della disciplina di cui all’art. 34 del d.lgs. 274/2000. Ha giudicato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato con riferimento a indici personali e fattuali decisivi, e che la doglianza era inoltre generica e comunque sostanzialmente motivazionale, non consentita nel giudizio di appello per i reati del giudice di pace ai sensi dell’art. 606, comma 2-bis, c.p.p. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sospensione condizionale della pena non è applicabile ai reati del Giudice di Pace ex art. 60 d.lgs. 274/2000, mentre la non menzione è stata ritenuta priva di ragion d’essere nel relativo procedimento. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna alle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; nulla è stato disposto per le spese della parte civile per la tardività della memoria depositata.
Norme richiamate
art. 611, comma 1, ultimo periodo, c.p.p.
termine previsto a pena di decadenza
La memoria depositata oltre il termine non può essere considerata; la tardività comporta decadenza e inutilizzabilità dell’atto ai fini della decisione.
In cassazione non possono essere dedotte questioni non devolute al giudice di appello, salvo quelle rilevabili d’ufficio o non deducibili in precedenza.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica ai reati di competenza del Giudice di Pace, per la specialità della disciplina di settore.
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
La disciplina dei reati di competenza del Giudice di Pace prevale per la sua peculiarità sistematica e anche per la funzione conciliativa della tenuità del fatto.
Per i reati di competenza del Giudice di pace non è consentita la doglianza meramente motivazionale nei termini ordinari richiamati dalla difesa.
La sospensione condizionale della pena non è applicabile ai reati del Giudice di Pace.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non specificamente devolute al giudice di appello, salvo i casi eccezionali di rilievo officioso o di impossibilità di deduzione anticipata.
- Per i reati di competenza del Giudice di Pace, la disciplina speciale del d.lgs. 274/2000 prevale sulla disciplina generale delle cause di non punibilità e degli istituti sanzionatori incompatibili con il rito speciale.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non opera, secondo l’orientamento seguito, nei reati devoluti al Giudice di Pace, poiché in quel sistema la tenuità è già valorizzata in funzione anche conciliativa dall’art. 34 del d.lgs. 274/2000.
- Il giudice che neghi le circostanze attenuanti generiche può limitarsi a indicare gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole prospettato dalla difesa.
- Nei procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace, la sospensione condizionale della pena non è concedibile e la non menzione non ha autonoma utilità applicativa secondo l’impostazione richiamata dalla Corte.
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