Sentenza n. 1130/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento: – della determina n. 5957 del 12.11.2025 del Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese di ARGEA Sardegna, di rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente; - della precedente determina di Argea n. 4090 del 28.7.2025, con cui si disponeva la revoca del sostegno concesso, il recupero delle somme indebite e l’esclusione dal beneficio; – di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, “ancorché non conosciuto”; e per l'accertamento del legittimo operato del ricorrente e del relativo diritto a percepire integralmente i benefici e le contribuzioni di cui ai bandi regionali per cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazioni di revoca del contributo, recupero delle somme erogate con maggiorazione sanzionatoria ed esclusione dal beneficio, nonché rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ente erogatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto un contributo di 34.200 euro nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. ARGEA aveva successivamente revocato il contributo e disposto il recupero delle somme, maggiorate del 10%, ritenendo che il vigneto realizzato fosse difforme dal progetto approvato: il cambio varietale non era stato comunicato prima dell'esecuzione dell'intervento mediante il portale SIAN e la documentazione contabile prodotta non giustificava l'acquisto delle barbatelle della varietà effettivamente impiantata. Il ricorrente sosteneva di non avere potuto presentare tempestivamente la variante per indisponibilità sul mercato delle barbatelle di Cannonau e per errori tecnici del portale SIAN. Deduceva nullità e illegittimità degli atti per manifesta ingiustizia e irrazionalità, violazione delle determinazioni regionali e delle istruzioni operative AGEA, violazione dell'art. 2 della l. 241/1990, dei principi di leale collaborazione, buona fede, affidamento, imparzialità e buon andamento, inerzia e mancato soccorso istruttorio, disparità di trattamento, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà, illogicità manifesta e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. ARGEA eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando come giudice competente il giudice ordinario e precisando che il giudizio può essere riproposto davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, una volta adottato il provvedimento di concessione del contributo, la verifica dell'adempimento degli obblighi gravanti sul beneficiario attenga alla fase esecutiva del rapporto. La controversia non riguardava un vizio originario del provvedimento concessorio né il contrasto dell'erogazione con il pubblico interesse, ma il successivo inadempimento del beneficiario alle prescrizioni del bando e delle istruzioni operative, in particolare all'obbligo di comunicare preventivamente la modifica varietale. La posizione azionata è stata quindi qualificata come diritto soggettivo alla conservazione del contributo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha inoltre precisato che il riparto non muta per il fatto che il ricorrente abbia dedotto anche vizi di ritualità o legittimità del procedimento amministrativo: il petitum sostanziale deve essere individuato in base alla causa petendi, ai fatti allegati, al rapporto giuridico sottostante e alla natura della situazione soggettiva fatta valere. Le spese sono state compensate, anche in ragione dell'indicazione, contenuta nella determina di rigetto del ricorso gerarchico, della possibilità di ricorrere anche al giudice amministrativo; tale indicazione, tuttavia, non incide sul riparto di giurisdizione.
Norme richiamate
Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione quando il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione.
Invocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di conclusione del procedimento, ma non esaminato nel merito per il difetto di giurisdizione.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma non esaminato nel merito.
Regolamento CE n. 1493/1999
Indicato come fonte normativa della misura di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Regolamento CE n. 1227/2000
Indicato come fonte normativa della misura di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
D.M. 27 luglio 2000
Indicato come fonte normativa nazionale della misura di sostegno.
Determinazione ARGEA prot. n. 12583, rep. n. 377 del 29 giugno 2021
Richiamata dal ricorrente quale disciplina applicabile, insieme alle relative istruzioni operative, agli obblighi di comunicazione delle modifiche progettuali.
Istruzioni operative AGEA n. 55
Richiamate con riguardo all'obbligo di comunicare la modifica dell'attività prevista dal progetto originario prima della realizzazione dell'intervento tramite il portale SIAN.
Circolare AGEA n. 21714 del 19 marzo 2020
Richiamata dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; il TAR non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- Dopo l'adozione del provvedimento di concessione di un contributo pubblico, le controversie relative alla verifica dell'adempimento degli obblighi del beneficiario nella fase di esecuzione del rapporto appartengono, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La revoca di un contributo fondata sul successivo inadempimento del beneficiario alle prescrizioni del bando o del progetto approvato incide su una posizione di diritto soggettivo alla conservazione del beneficio, non su un interesse legittimo, quando non sia dedotto un vizio originario del provvedimento concessorio né il contrasto dell'erogazione con il pubblico interesse.
- Il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base al petitum sostanziale, individuato soprattutto attraverso la causa petendi, i fatti allegati, il rapporto giuridico sottostante e la natura effettiva della situazione soggettiva fatta valere; la mera deduzione di vizi procedimentali non attribuisce automaticamente la controversia al giudice amministrativo.
- L'indicazione, contenuta in un provvedimento amministrativo, della possibilità di ricorrere anche davanti al giudice amministrativo non modifica il riparto legale di giurisdizione, pur potendo giustificare la compensazione delle spese di lite.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, deve indicare il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e il giudizio può essere riproposto davanti a quest'ultimo nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 11 c.p.a.
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