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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20165/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra più condanne irrevocabili a suo carico. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato la continuazione solo tra alcuni dei giudizi (Rimini 23/09/2015, 30/06/2014 e 10/10/2018) escludendo altre condanne per presunta eterogeneità delle fattispecie; aveva inoltre applicato l'art. 81, comma 4, c.p. (aumento non inferiore a un terzo) assumendo che vi fosse recidiva reiterata. Con ricorso per cassazione si denunciava: (1) l'erronea applicazione dell'art. 81, comma 4, in assenza di una dichiarazione di recidiva reiterata, e (2) vizio di motivazione perché il Tribunale aveva fondato il parziale rigetto solo sull'eterogeneità delle fattispecie senza valutare gli altri indici rilevatori del medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che l'aumento minimo di un terzo previsto dall'art. 81, comma 4, opera solo se l'imputato è stato dichiarato recidivo reiterato con sentenza definitiva anteriore alle ulteriori condotte; nel caso esaminato la sentenza richiamata non conteneva tale statuizione, quindi l'applicazione del limite minimo era illegittima. Inoltre la Corte ha censurato il giudice dell'esecuzione per aver motivato il rigetto parziale valutando un solo elemento (eterogeneità delle fattispecie) senza esaminare gli altri indici (breve lasso temporale, unità del contesto, analogia del modus operandi, partecipazione degli stessi soggetti) che avrebbero potuto condurre a diverso esito. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata in relazione al rigetto parziale della continuazione e alla determinazione della pena, con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo esame; la Corte ha disposto l'applicazione dell'art. 34, comma 1, c.p.p. come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2013 (e ha specificato che il giudice del rinvio non può essere lo stesso che ha pronunciato l'ordinanza impugnata).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la domanda in sede di esecuzione per l'applicazione della continuazione tra reati per i quali sussistono condanne irrevocabili; la Corte richiama il ruolo del giudice dell'esecuzione nell'accertare l'unicità del disegno criminoso sulla base di molteplici indici.

  • art. 81, comma 4, cod. pen.

    La Corte chiarisce che l'aumento minimo di un terzo della pena per il reato satellite, previsto da questo comma in caso di continuazione, si applica solo se l'imputato è stato dichiarato recidivo reiterato con sentenza definitiva anteriore alle ulteriori condotte; in assenza di tale dichiarazione non è possibile imporre il limite minimo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Articolo che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, lett. e) per violazione o errata applicazione della legge penale; la Corte ha accolto i motivi invocati ai sensi di queste lettere per carenze motivazionali e applicative.

  • art. 34, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la disciplina del giudice che deve intervenire nel giudizio di rinvio; la Corte impone l'applicazione della norma come risultante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2013, ossia vietando che partecipi al nuovo giudizio il medesimo giudice che ha deciso sull'istanza in sede esecutiva.

  • art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Norma menzionata in relazione alla declaratoria di incompatibilità costituzionale parziale oggetto della sentenza della Corte Costituzionale; la pronuncia ha inciso sulle regole relative al giudice del rinvio.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 183 del 2013

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale delle parti di artt. 34 e 623 c.p.p. che non impedivano al giudice che aveva deciso sull'istanza in sede esecutiva di partecipare al giudizio di rinvio; la Cassazione ordina l'applicazione della disciplina conforme alla pronuncia costituzionale.

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    Sez. 1, sent. n. 17928/2010; Sez. 5, sent. n. 1766/2015; Sez. 1, sent. n. 12905/2010

    Principi richiamati: l'aumento minimo di un terzo opera solo se la recidiva reiterata è stata dichiarata con sentenza definitiva anteriormente alle ulteriori condotte; l'esistenza di un medesimo disegno criminoso per la continuazione deve essere valutata sulla base di molteplici indici (unità del contesto, brevità del lasso temporale, identità della natura dei reati, analogia del modus operandi, costante compartecipazione), e nessuno di tali elementi da solo è normalmente decisivo.

Massime di principio

  • L'aumento minimo previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen. può essere applicato solo se risulta una dichiarazione di recidiva reiterata con sentenza definitiva anteriore alle condotte oggetto di valutazione; in mancanza non va imposto il limite minimo.
  • La sussistenza della continuazione va accertata mediante valutazione complessiva di più indici (unità del contesto, brevità del lasso temporale, identità della natura dei reati, analogia del modus operandi, partecipazione degli stessi soggetti): l'eterogeneità delle fattispecie, considerata isolatamente, non è sufficiente a escludere automaticamente la continuazione.
  • Se il provvedimento destinatario del cumulo o dell'aumento fa affidamento su un elemento decisivo (es. recidiva) ciò deve risultare espressamente e in modo verificabile nella sentenza richiamata; l'assenza di tale statuizione invalida l'applicazione automatica di conseguenze penali previste da norme speciali.
  • In caso di annullamento e rinvio per questioni concernenti l'istanza di continuazione, il giudice che aveva già deciso sull'istanza non può partecipare al nuovo giudizio, in conformità alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 183/2013.
  • In sede di esecuzione, il giudice deve motivare in modo completo e plurifattoriale le ragioni della riconoscimento o del rigetto della continuazione: la decisione deve esplicitare l'esame di tutti gli indici rilevanti e come essi concorrono a dimostrare (o escludere) un medesimo disegno criminoso.

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