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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3341/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Monza con due motivi: (1) mancata e insufficiente motivazione sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, specie dopo la riqualificazione operata dal P.M. da bancarotta documentale semplice a bancarotta documentale fraudolenta; (2) errata determinazione della pena complessiva da scontare in continuazione: il ricorrente sostiene che, sommando alla pena residua indicata nell'ordine di esecuzione (anni 3, mesi 10, giorni 25) l'aumento di otto mesi deciso dal Tribunale, la pena complessiva sarebbe inferiore a quella indicata nella sentenza impugnata.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ritiene che il sindacato in Cassazione contro la qualificazione in sentenze adottate su richiesta delle parti è ammissibile solo per errore manifesto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., e che nel caso non sussiste un errore manifesto immediatamente evidente rispetto all'imputazione. Sul secondo motivo la Corte spiega che la quantificazione del cumulo e della pena residua è materia di competenza del giudice dell'esecuzione: i precedenti periodi di custodia cautelare e le pene già espiate/requisite sono stati già detratti nel provvedimento di cumulo che ha portato alla pena residua indicata (anni 3, mesi 10, giorni 25); l'aumento di otto mesi deciso nella sentenza impugnata rileva soltanto come incremento da applicare nel nuovo cumulo che dovrà essere emesso dall'autorità esecutiva. Perciò il vizio denunciato non comporta l'annullamento. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • Regio decreto n. 267 del 1942, art. 219

    art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942

    La fattispecie di bancarotta fraudolenta è stata applicata come reato principale; la sentenza ha unificato diverse condotte a fini sanzionatori richiamando l'aggravante prevista dall'art. 219.

  • Codice penale, art. 81

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Il Tribunale ha applicato un aumento di pena per il concorso/continuazione (aumento ex art. 81, secondo comma) che si somma alla pena già irrogata in precedenza.

  • Codice di procedura penale, art. 448

    art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita il sindacato in Cassazione contro sentenze emesse su richiesta delle parti: è consentito impugnare per errata qualificazione solo se si tratta di errore manifesto, immediatamente evidente e senza margini di opinabilità.

  • Codice di procedura penale, art. 657

    Rilevato ai fini della detrazione dei periodi di custodia cautelare subita, tra i periodi da dedurre nella determinazione della pena complessiva.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Avverso sentenze emesse su richiesta delle parti (accordo o patteggiamento) il ricorso per cassazione che deduca errata qualificazione è ammissibile solo se l'errore è manifesto e immediatamente evidente ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis: contestazioni generiche o non autosufficienti saranno dichiarate inammissibili.
  • Se il Pubblico Ministero modifica la qualificazione del fatto in dibattimento (es. da bancarotta semplice a fraudolenta), il giudice deve comunque motivare la riclassificazione; tuttavia la verifica in sede di legittimità è stringente e richiede che l'errore sia palese e privo di margini interpretativi.
  • La quantificazione del cumulo delle pene e della pena residua è competenza del giudice dell'esecuzione: la sentenza penale che stabilisce l'aumento per continuazione vincola solo nella parte che determina l'incremento, mentre il calcolo complessivo e le detrazioni per esecuzioni precedenti, periodi di custodia cautelare o sanzioni sostitutive vanno effettuati nel provvedimento di cumulo/esecuzione.
  • I periodi di detenzione anticipata e le pene già espiate tramite sanzioni sostitutive devono essere detratti dalla pena unica risultante dal cumulo e non possono essere 'riassegnati' in modo selettivo a singole sentenze in caso di successivi cumuli.
  • Un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; valutare la fondatezza giuridica e la specificità delle doglianze prima di proporre ricorso in Cassazione.

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