Cassazione Civile, Ordinanza n. 24840/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per estimi catastali emesso a seguito di dichiarazione DOCFA relativa a una diversa distribuzione degli spazi interni di un immobile adibito a uso ufficio. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, nei gradi di merito, la carenza di motivazione dell'avviso e l'erroneità della misurazione dei locali in rapporto alla disciplina tecnica richiamata. In Cassazione ha proposto un unico motivo, formalmente denunciando la violazione degli artt. 45 e 46 del d.P.R. n. 1142 del 1949 ex art. 360, n. 3, c.p.c.; nel motivo affermava come corretta la qualificazione di alcuni vani come accessori, ma contestava il mancato computo degli stessi nella misura di un terzo ciascuno ai fini della determinazione dei vani utili. La Corte rileva però che la sentenza impugnata aveva deciso la lite sul diverso presupposto della legittimità della riclassificazione catastale, ritenendo che i locali ad archivio e magazzino fossero accessori necessari o integranti la funzione dei vani principali e che, in ambito catastale, non rilevasse la loro idoneità all'utilizzazione abitativa. Il ricorso è stato giudicato non autosufficiente, non specifico e non pienamente attinente alla ratio decidendi, oltre che nuovo nella parte in cui introduceva il tema del computo dei vani utili senza dimostrare di averlo già dedotto nei gradi di merito con indicazione dell'atto processuale corrispondente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata e che, nella parte relativa al computo dei vani utili, prospettasse una questione di merito non trattata nei precedenti gradi senza rispettare l'onere di specifica allegazione e di autosufficienza. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 45 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato insieme all'art. 46 per la nozione catastale di vano utile e vano accessorio.
art. 46 d.P.R. n. 1142/1949
I locali ad archivio e magazzino possono rientrare tra i vani accessori quando sono necessari al servizio dei vani principali o ne integrano la funzione; ai fini catastali non è richiesta l'idoneità all'utilizzabilità abitativa.
La censura è stata formalmente proposta come violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una doglianza che colpisca un profilo diverso da quello decisivo è inammissibile.
- Quando si introduce in cassazione una questione giuridica che presuppone accertamenti di fatto e che non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve dimostrare di averla dedotta nei gradi di merito e indicare l'atto processuale in cui ciò è avvenuto, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la Corte deve poter verificare dagli atti, senza ricerche esplorative, sia la deduzione della questione nei precedenti gradi sia il contenuto necessario per valutarne la fondatezza.
- In materia catastale, la qualificazione di un locale come vano accessorio dipende dalla sua funzione rispetto ai vani principali secondo la normativa speciale, senza che sia necessario il requisito dell'abitabilità in senso urbanistico.
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