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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07175/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non fossero deducibili in sede di legittimità perché rivolte a sollecitare una rilettura del materiale probatorio e una diversa valutazione dei fatti, attività riservate al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un furto in abitazione aggravato in concorso. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della sua responsabilità penale. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure miravano, in realtà, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti rispetto a quella adottata dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    La modifica legislativa non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire alla Cassazione una rilettura autonoma degli elementi di fatto o una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • artt. 110, 624-bis e 625 n. 2 c.p.

    Sono le norme incriminatrici poste a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito, relative al concorso nel furto in abitazione aggravato.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito.
  • Le censure che si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione delle prove sono inammissibili quando non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Anche dopo la riforma dell'art. 606, lett. e), c.p.p., il controllo della Cassazione sulla motivazione resta limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica della decisione, senza possibilità di sostituire una propria ricostruzione del fatto a quella del giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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