Sentenza del 28/12/2018 n. 33565 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha contestato la legittimità del ruolo e della cartella di pagamento, relativi agli anni d’imposta 2000-2001 e recanti pretese per IRAP, IVA, IRPEF, addizionali, ritenute, sanzioni, interessi e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 2.210.026,69. L’unico motivo di ricorso per cassazione riguardava la violazione della Legge n. 241 del 1990, della Legge n. 212 del 2000, art. 7, e del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, per la mancata indicazione nella cartella del nominativo della persona fisica responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. La cartella indicava soltanto il direttore dell’ufficio o la struttura amministrativa, ritenuti dalla contribuente elementi insufficienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo applicabile alla cartella, emessa dopo il 1° giugno 2008, l’obbligo di indicare il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. L’indicazione dell’ufficio, della struttura amministrativa o del responsabile della sola emissione e notificazione della cartella non è sufficiente, poiché si tratta di un procedimento diverso dall’iscrizione a ruolo. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente, dichiarando illegittima la cartella. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; Equitalia Sud e Agenzia delle Entrate sono state condannate in solido al pagamento di Euro 12.000,00, oltre accessori e spese generali, per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Legge n. 241 del 1990, art. 8, comma 2, lett. c
La norma richiede l’individuazione del responsabile del procedimento. L’indicazione deve riferirsi a una persona fisica e non può essere sostituita dal mero riferimento all’ufficio o alla struttura amministrativa.
D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito nella Legge n. 31 del 2008
Per le cartelle di pagamento emesse dopo il 1° giugno 2008 deve essere indicato il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. La mancata indicazione rende illegittima la cartella.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a, Statuto dei diritti del contribuente
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
Gli atti dell’amministrazione devono indicare sia l’ufficio competente sia il responsabile del procedimento, così da garantire trasparenza, informazione e possibilità di tutela del contribuente.
Costituzione, art. 97, comma 1
L’indicazione del responsabile del procedimento contribuisce al buon andamento, all’imparzialità e alla trasparenza dell’azione amministrativa, oltre a consentire eventuali iniziative nei confronti del responsabile.
Ordinanza Corte costituzionale n. 377 del 2007
L’obbligo di indicare il responsabile del procedimento non costituisce un adempimento inutile, ma tutela la piena informazione del cittadino e il diritto di difesa.
Massime di principio
- Quando la legge impone l’indicazione del responsabile del procedimento, il riferimento generico all’ufficio, al direttore o alla struttura amministrativa non è normalmente sufficiente: occorre identificare una persona fisica.
- È necessario distinguere il procedimento di iscrizione a ruolo da quello di formazione, emissione e notificazione della cartella. L’indicazione del responsabile della notifica non sostituisce quella del responsabile dell’iscrizione a ruolo.
- Per le cartelle soggette alla disciplina introdotta dal D.L. n. 248 del 2007, emesse dopo il 1° giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo può comportare l’illegittimità della cartella.
- La verifica deve essere compiuta considerando la data giuridicamente rilevante di emissione o consegna del ruolo e la disciplina vigente in quel momento, non soltanto la data di notifica della cartella.
- La violazione degli obblighi di trasparenza e personalizzazione dell’azione amministrativa può incidere direttamente sulla validità dell’atto tributario quando la normativa applicabile ricollega a tale omissione una conseguenza invalidante.
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