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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09419/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La persona sottoposta a esecuzione penale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e respinto quella di affidamento in prova al servizio sociale. Il tribunale aveva formulato una prognosi negativa, ritenendo la misura non idonea a contenere il rischio di reiterazione dei reati alla luce dei precedenti penali e di polizia della richiedente e di alcuni familiari, della natura abusiva dell'immobile in cui sarebbe rientrata, dell'assenza di lavoro e della mancanza di consapevolezza del disvalore dei reati, elementi valorizzati anche dall'UEPE. Con il ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avesse considerato la risalenza nel tempo dei reati, l'assenza di procedimenti pendenti e la disponibilità a svolgere volontariato, oltre ad avere attribuito rilievo a elementi estranei e non provati, come pregiudizi di polizia riferiti ad alcuni familiari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e privi di specificità, perché non si confrontavano con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, imperniata sulla pericolosità sociale della richiedente, sull'assenza di revisione critica del passato e sulla scarsa efficacia del percorso risocializzante prospettato, non compensata dal rientro in un ambiente familiare ritenuto criminogeno. La Corte ha inoltre richiamato i principi secondo cui, per l'affidamento in prova, non basta l'assenza di elementi negativi, ma occorrono elementi positivi idonei a fondare un giudizio prognostico favorevole e almeno un inizio di revisione critica. Ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Richiamato implicitamente in relazione all'affidamento in prova al servizio sociale, quale misura subordinata a un giudizio prognostico favorevole e alla prevenzione della recidiva.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Richiamato implicitamente in relazione alla richiesta di detenzione domiciliare, poi dichiarata inammissibile dal tribunale di sorveglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'affidamento in prova al servizio sociale non è sufficiente l'assenza di elementi negativi: occorrono elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole sull'esito della prova e sulla prevenzione del rischio di recidiva.
  • Ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione, il giudice può valorizzare la mancata revisione critica del passato del condannato e l'inidoneità del percorso risocializzante prospettato a neutralizzare la pericolosità sociale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare censure generiche o non specifiche che non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
  • In sede di legittimità, la contestazione di elementi fattuali valutati dal giudice di merito non è sufficiente se non incide sulla motivazione decisiva posta a base del diniego della misura.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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