Cassazione Penale, Sentenza n. 2266/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 6/7/2021 con la quale la Corte di appello di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena inflitta con la sentenza del 16/7/2019 (irrevocabile il 29/11/2019). Il motivo unico del ricorso in Cassazione era l'inosservanza o errata applicazione della legge penale: Di Stadio sosteneva che, in forza delle sentenze della Corte costituzionale n. 32/2014 e n. 40/2019, la cornice edittale relativa ai capi indicati (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990) era cambiata e sarebbe stato necessario rinnovare la valutazione sanzionatoria ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la pronuncia di primo grado era stata resa dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 e pertanto si deve presumere, in assenza di elementi contrari, che il giudice abbia già determinato la pena tenendo conto della reviviscenza del reato previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Quanto alla sentenza Corte Cost. n. 40/2019, la Corte ha osservato che questa ha interessato esclusivamente l'art. 73, comma 1, e non rileva rispetto al caso in esame. Conseguentemente l'istanza di rideterminazione è infondata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Fattispecie contestata per i capi 9), 10), 12) e 13); la Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado, essendo successiva alla Corte Cost. n. 32/2014, abbia già incorporato la reviviscenza del reato e pertanto non sussiste motivo per rideterminare la pena
Norma richiamata perché la condanna è stata pronunciata in continuazione con l'art. 74; la determinazione della pena è avvenuta in continuità tenendo conto della cornice edittale aggiornata
Parametri citati dalla ricorrente per richiedere la rinnovazione della valutazione sanzionatoria; la Corte ha ritenuto che non sussiste motivo di riapplicare tali criteri in sede di esecuzione quando la sentenza di merito è stata emessa dopo la modifica della cornice edittale
Sentenza Corte Cost. n. 32/2014
Dichiarazione di incostituzionalità che ha comportato la reviviscenza del delitto previsto dall'art. 73, comma 4; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale pronuncia fosse già operativa al momento della determinazione della pena in primo grado
Sentenza Corte Cost. n. 40/2019
Pronuncia che ha interessato l'art. 73, comma 1; la Corte di cassazione ha ritenuto che tale sentenza non incide sul capo relativo al comma 4 e quindi non giustifica la rideterminazione della pena nel caso esaminato
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado è stata pronunciata dopo una pronuncia della Corte costituzionale che modifica la cornice edittale, si presume che il giudice abbia tenuto conto della modifica; chi richiede la rideterminazione deve fornire elementi concreti che dimostrino il contrario
- Una pronuncia della Corte costituzionale è rilevante ai fini della rinnovazione della pena solo se investe specificamente la norma e il comma applicati nel caso concreto; una decisione che riguarda un comma diverso dello stesso articolo può essere irrilevante
- Per ottenere la rideterminazione della pena in sede esecutiva occorre dimostrare che la precedente determinazione non ha considerato la nuova disciplina o che la successiva pronuncia ha variato effettivamente la cornice sanzionatoria applicabile
- Gli artt. 132 e 133 c.p. restano i criteri per la determinazione della pena, ma la loro riapplicazione in esecuzione necessita di una mutazione concreta del quadro normativo non già meramente invocata
- Il giudice dell'esecuzione non è tenuto a disporre una rinnovazione della valutazione sanzionatoria se manca una indicazione probante che la pena originaria non sia conforme al quadro edittale vigente al momento della determinazione
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