Cassazione Penale, Sentenza n. 13056/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale del Riesame aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione/trasporto di 1.057,20 g di cocaina). Il motivo unico denunciava vizio di motivazione e illogicità: il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato il pericolo di fuga e la inadeguatezza della misura domiciliare basandosi su presupposti generici (origine straniera, frequenti spostamenti all'estero, gravità del reato) e su affermazioni apodittiche circa i rapporti con l'ospitante, senza considerare elementi concreti che indicavano un radicamento in Italia e la condotta conforme del ricorrente durante il periodo di arresti domiciliari (assenza di violazioni, disponibilità dell'amico ospitante, lunga permanenza in Italia, confessione e scelta del rito abbreviato).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Ha censurato la motivazione del Tribunale del Riesame per carenza di concretezza nella valutazione del pericolo di fuga (basata in prevalenza sulla cittadinanza straniera e su generici viaggi) e per apoditticità nel ritenere inadeguati gli arresti domiciliari senza considerare la reale situazione abitativa, la condotta tenuta dal ricorrente durante la misura e l'efficacia dei presidi di controllo (anche elettronici) rispetto al rischio di fuga. Ha inoltre ricordato che la custodia cautelare in carcere è extrema ratio e che la inadeguatezza di misure alternative va dimostrata con elementi specifici. La causa è stata rinviata al Tribunale di Bologna per nuovo esame delle esigenze cautelari e della scelta della misura alla luce dei dati concreti emergenti dagli atti.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale che incrimina il traffico/ detenzione di sostanze stupefacenti; è il titolo di reato che ha determinato la gravità indiziaria rilevata ma non può da sola giustificare misure restrittive senza elementi concreti sul pericolo di fuga o reiterazione.
Codice di procedura penale, art. 310
Norma sulla procedura di pronuncia delle ordinanze cautelari da parte del Tribunale; utilizzata per inquadrare il provvedimento impugnato.
Codice di procedura penale, art. 273
Stabilisce il requisito dei gravi indizi di colpevolezza da valutare nel giudizio cautelare; la Corte ha dato per assente contestazione sulla gravità indiziaria.
Codice di procedura penale, art. 274 comma 2 lett. b) e c)
art. 274 comma 2 lett. b) e c. c.p.p.
Individua le esigenze cautelari: pericolo di fuga (lett. b) e pericolo di reiterazione (lett. c). La Corte ha richiamato l'obbligo di motivare tali esigenze con elementi concreti e attuali.
Codice di procedura penale, art. 275
art. 275 c.p.p. (con riferimento al comma 3)
Regola la scelta della misura cautelare e prevede che la custodia in carcere sia extrema ratio; la Corte ha ribadito che la carcerazione va disposta solo se le altre misure sono inadeguate e ciò deve risultare da valutazione prognostica specifica.
Codice di procedura penale, art. 284 comma 3
Consente autorizzazioni a brevi allontanamenti per esigenze indispensabili anche se gli arresti domiciliari sono presso terzi; la Corte ha precisato che l'ospitalità dell'amico non rende automaticamente inadeguata la misura domiciliare.
Legge 16 aprile 2015 n. 47 (modifica criteri misure cautelari)
La modifica normativa richiede che il pericolo di fuga sia ancorato a fatti concreti e attuali e non possa essere desunto unicamente dalla gravità del reato o dalla cittadinanza straniera.
Massime di principio
- Il pericolo di fuga deve essere motivato con elementi concreti e attuali: la sola cittadinanza straniera o i generici spostamenti all'estero non sono sufficienti.
- La gravità del reato (es. ingente quantitativo di stupefacente) contribuisce alla valutazione, ma non giustifica automaticamente la custodia cautelare senza ulteriori elementi sulla capacità e volontà di fuggire o reiterare.
- La condotta del soggetto durante preesistenti misure cautelari (assenza di violazioni, permanenza sotto misura senza braccialetto elettronico) è un dato rilevante e deve essere considerato nella valutazione dell'attualità del pericolo.
- La custodia in carcere è extrema ratio: il giudice deve verificare e motivare l'inadeguatezza delle misure meno afflittive rispetto alle esigenze cautelari concrete del caso.
- L'ospitalità presso un terzo non familiare (es. un 'amico') non esclude a priori gli arresti domiciliari; il giudice deve accertare la certezza della situazione abitativa e la eventuale sussistenza di legami criminali dell'ospitante.
- I mezzi di controllo (compreso il braccialetto elettronico) non sono da rigettare come inefficaci in astratto: la loro utilità va valutata concretamente e la possibilità teorica di rimozione non basta a escluderne efficacia come presidio contro la fuga.
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