Cassazione Penale, Sentenza n. 38917/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la condanna per minaccia, lesioni e tentata estorsione ai danni di Enrico Natale Parafioriti. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) omessa motivazione sulla richiesta di accertamento peritale circa la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo; (2) mancata assoluzione per mancanza di imputabilità per vizio totale di mente (artt. 85 e 88 c.p.); (3) mancata riqualificazione del reato di tentata estorsione in tentata truffa aggravata e omessa applicazione della messa alla prova (art. 168-bis c.p. e art. 464-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, rilevando che alcuni motivi erano ripetitivi e generici. I primi due motivi (capacità e imputabilità) sono stati ritenuti in parte ripetitivi rispetto alle doglianze già esaminate in appello e privi della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p.; la mancata richiesta di una nuova perizia non è considerata motivo decisivo di cassazione quando la sentenza di merito ha adeguatamente valutato le perizie già versate in atti (si richiamano valutazioni concordi dei consulenti e la perizia che aveva escluso l'incapacità di partecipare coscientemente). Il terzo motivo (riqualificazione in truffa e messa alla prova) è stato ritenuto generico e privo di interesse, essendo il punto già inammissibile in appello. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
lett. b) ed e) (violazione di legge e vizio di motivazione)
Norma richiamata come parametro per i vizi dedotti: la Cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o carenti di specificità, quindi inammissibili ai sensi di questa norma
capacità di intendere e di volere
Richiamato dalla difesa per sostenere la non imputabilità; la Corte ha valutato che le perizie versate dimostravano capacità sufficiente al momento del fatto
esclusione della punibilità per vizio totale di mente
Invocato come causa di esclusione di imputabilità; la Corte lo ha ritenuto infondato alla luce delle risultanze peritali
Richiesto dalla difesa come alternativa alla prosecuzione del processo; la Corte ha ritenuto la relativa doglianza generica e senza interesse vista la mancata specificità in appello
definizione del processo con messa alla prova
Richiesta di applicazione non adeguatamente motivata e già priva di specificità in sede di appello, per cui non ha dato luogo a rilievo in Cassazione
lett. c) (specificità dei motivi)
La Corte ha richiamato il requisito della specificità per i motivi di impugnazione e ha ritenuto manchevole il ricorso quando esso riproduceva senza novità le doglianze già esaminate
lett. c) e comma 4 (regole di ammissibilità dell'appello e loro rilevabilità d'ufficio)
Richiamata per sottolineare che motivi d'appello generici o inammissibili non possono poi fondare un utile ricorso in Cassazione
co. 2 (prove a discarico e decisività)
Usata per spiegare che la mancata esecuzione di una perizia non costituisce prova decisiva contestabile in Cassazione se la perizia non è mezzo di prova a disposizione delle parti
condanna per spese e ammende in caso di inammissibilità per colpa
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla cassa delle ammende per i profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e contenere argomentazione critica nuova rispetto a quanto già esaminato in primo e secondo grado; la mera ripetizione di doglianze è inammissibile.
- La cosiddetta "doppia conforme" (sentenze di primo e secondo grado che motivano con criteri concordi) rafforza la tenuta della decisione in Cassazione: il giudice di legittimità limita il suo esame e spesso dichiara inammissibili motivi generici o ripetitivi.
- La mancata richiesta o esecuzione di una nuova perizia non è automaticamente motivo decisivo in Cassazione: la perizia è un mezzo di prova discrezionale e non sempre rientra nelle prove decisive impugnabili ai sensi dell'art. 495 c.p.p.
- Le eccezioni di vizio di imputabilità (es. art. 85 e 88 c.p.) richiedono puntuali riferimenti probatori e argomentazioni tecniche specifiche; in mancanza la Cassazione può ritenere il motivo generico e infondato.
- Le richieste di riqualificazione del reato o di applicazione di istituti alternativi (es. messa alla prova) devono essere formulate con precisione e fondate su elementi di fatto dimostrabili; se erano già inammissibili in appello, non potranno sostenere un ricorso per cassazione.
- Ricorrere in Cassazione senza adeguata specificità e senza prospettare un utile risultato di rinvio può comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e ammende per colpa processuale.
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