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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28249/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagato)

La controversia

Nel procedimento cautelare il Tribunale di Catania, in sede di riesame, ha confermato nei confronti dell'indagato la misura degli arresti domiciliari per il reato di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo A. Ha invece annullato la misura per il capo B, riqualificando il fatto da estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. in esercizio arbitrario delle proprie ragioni aggravato ex art. 416-bis.1 c.p., ritenendo la nuova qualificazione non compatibile, per pena edittale, con il mantenimento della cautela. Il pubblico ministero ha impugnato solo questa riqualificazione del capo B, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: secondo il ricorso, l'indagato avrebbe agito come prestanome di un esponente mafioso, consapevole delle pretese avanzate verso la persona offesa e della strumentalità dell'azione all'agevolazione del clan Laudani; perciò il fatto non avrebbe potuto essere sussunto nell'art. 393 c.p., ma doveva restare qualificato come estorsione. Il ricorso non conteneva, però, una specifica censura volta a ottenere la modifica della misura cautelare già applicata, né risultava impugnato il diverso provvedimento genetico con cui il G.I.P. aveva applicato gli arresti domiciliari invece della custodia in carcere richiesta dal pubblico ministero.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse. Ha ritenuto che la parte pubblica si doleva soltanto della diversa qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B, senza chiedere una modifica della misura cautelare in atto; tale modifica non sarebbe comunque potuta avvenire, poiché non era stato impugnato il provvedimento genetico con cui il G.I.P. aveva applicato gli arresti domiciliari anziché la custodia cautelare in carcere. La Corte ha inoltre osservato che la qualificazione giuridica operata dal Tribunale aveva rilievo limitato alla fase incidentale cautelare e non incideva sul procedimento principale. Essendo il ricorso proposto dal pubblico ministero, non è stata disposta la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    richiamato come norma che disciplina l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, escluso dal ricorrente rispetto alla fattispecie concreta che, secondo il pubblico ministero, integrerebbe invece estorsione

  • art. 416-bis.1 c.p.

    richiamato come aggravante mafiosa sia nell'originaria contestazione di estorsione sia nella riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni

  • art. 62-bis c.p.

    non citato

  • art. 274 c.p.p.

    non citato

  • art. 606 c.p.p.

    implicito riferimento ai motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 325 c.p.p.

    non citato

  • art. 310 c.p.p.

    non citato

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, il ricorso del pubblico ministero avverso la sola riqualificazione giuridica del fatto è inammissibile per difetto di interesse se non è collegato a una concreta utilità processuale, in particolare alla modifica della misura cautelare applicata.
  • L'interesse a impugnare non sussiste quando il provvedimento censurato riguarda esclusivamente la fase incidentale cautelare e la sua qualificazione giuridica non incide sul procedimento principale.
  • La parte pubblica non può ottenere, con il solo ricorso sulla qualificazione del fatto, un risultato incompatibile con il diverso e non impugnato provvedimento genetico che ha determinato il tipo di misura cautelare applicata.
  • L'assenza di interesse all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito delle censure sulla qualificazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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