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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5611/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Modena che aveva revocato la sospensione condizionale della pena e l'indulto concessi a Micuccio. Il Tribunale aveva ritenuto che Micuccio avesse commesso, prima del passaggio in giudicato del provvedimento che aveva concesso la sospensione, un delitto tale da superare i limiti dell'art. 163 cod. pen.; inoltre l'indulto era revocabile perché il reato per cui era stato condannato (pena superiore a due anni) era stato commesso entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241/2006. Il ricorrente ha eccepito violazioni costituzionali e procedurali (art. 111 Cost., art. 420-ter c.p.p., art. 6 CEDU, art. 629-bis c.p.p.), sostenendo che era stata proposta una domanda di rescissione del giudicato e un ricorso per cassazione e che la Procura non avrebbe dovuto procedere prima dell'esito di tali rimedi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 36848/2014) secondo cui la rescissione del giudicato è un rimedio straordinario e non sospende automaticamente l'irrevocabilità della sentenza né la sua esecuzione. Pertanto il Pubblico Ministero è stato legittimato a promuovere l'incidente di esecuzione e il Tribunale di Modena ha potuto decidere senza attendere l'esito del ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.

    Base normativa per la revoca della sospensione condizionale quando il beneficiario commette un delitto prima che il beneficio diventi irrevocabile e il nuovo reato determina il superamento dei limiti di cui all'art. 163 c.p.

  • art. 163 cod. pen.

    Fornisce i limiti di pena rilevanti ai fini della conservazione del beneficio della sospensione condizionale; il superamento di tali limiti comporta la revoca ex art. 168 n.2

  • legge n. 241 del 2006

    Ai fini della revoca dell'indulto, è rilevante il criterio temporale: l'indulto è revocabile se il reato per il quale è stata inflitta una pena superiore a due anni è stato commesso entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Richiama la disciplina dell'incidente di esecuzione e consente l'applicazione, con riferimento, tra l'altro, agli strumenti che regolano la sospensione dell'esecuzione

  • art. 635 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di appello, anche su istanza, di disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza; la norma è utilizzabile nell'ambito di quanto richiamato dall'art. 629-bis c.p.p., ma la proposizione di rimedi straordinari (es. rescissione) non determina automaticamente la sospensione dell'esecuzione

  • Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014 (Burba)

    Giurisprudenza consolidata che qualifica la rescissione del giudicato come mezzo di impugnazione straordinario che non sospende di per sé l'irrevocabilità della sentenza né la sua esecuzione

  • art. 111 Cost., art. 420-ter c.p.p., art. 6 CEDU

    Norme e principi invocati dal ricorrente a tutela del giusto processo e dei diritti di difesa; la Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate alla luce della natura della rescissione e della disciplina dell'esecuzione

Massime di principio

  • La proposizione di una domanda di rescissione del giudicato non sospende automaticamente l'irrevocabilità della sentenza né l'esecuzione delle misure salutari o palliative (es. sospensione condizionale della pena); per ottenere la sospensione dell'esecuzione è necessario chiedere e ottenere la sospensione ai sensi dell'art. 635 c.p.p. (o altra misura cautelare applicabile).
  • Il Pubblico Ministero può legittimamente promuovere l'incidente di esecuzione e chiedere la revoca di benefici (sospensione condizionale, indulto) anche se sono in corso rimedi straordinari proposti dal condannato; il giudice dell'esecuzione può decidere senza attendere l'esito di ricorsi per cassazione o di procedure di rescissione.
  • La revoca della sospensione condizionale è fondata quando il beneficiario commette, prima della definitiva acquisizione del beneficio, un reato che comporta il superamento dei limiti di pena previsti dall'art. 163 c.p.; occorre verificare il momento della commissione del nuovo reato rispetto alla irrevocabilità del provvedimento che ha concesso il beneficio.
  • Per evitare conseguenze esecutive immediate, il difensore deve tempestivamente chiedere alla Corte d'appello la sospensione dell'esecuzione (art. 635 c.p.p.) o misure cautelari idonee, e non limitarsi a proporre rimedi straordinari che non producono automaticamente effetti sospensivi.
  • La Corte di Cassazione è incline a dichiarare inammissibili ricorsi che si fondano su profili già pacifici nella giurisprudenza (ad es. natura non sospensiva della rescissione), con possibile condanna alle spese e a somme per la Cassa delle ammende se il ricorso risulta temerario o colposo.

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