Cassazione Civile, Ordinanza n. 22820/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione del diniego di annullamento in autotutela di un avviso di accertamento e di sgravio di una cartella di pagamento, nella parte in cui erano state richieste sanzioni per un importo molto elevato a seguito del disconoscimento di un'agevolazione fiscale prevista dal combinato disposto degli artt. 1 della l. n. 489 del 1993 e 7 della l. n. 218 del 1990. La fondazione proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale. L'Agenzia delle Entrate resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, deducendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso originario avverso il diniego di autotutela. Successivamente alla proposizione del ricorso, la fondazione ha però depositato atto di rinuncia al ricorso principale, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, anche in ragione di un precedente arresto della Corte sfavorevole sulla questione di diritto relativa all'esigibilità delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso principale ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. La rinuncia ha determinato anche la carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato, poiché tale impugnazione presupponeva l'accoglimento del ricorso principale. Le spese sono state compensate in ragione dell'accettazione della rinuncia e della richiesta di compensazione. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che esso opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 1, l. 26 novembre 1993, n. 489
richiamato come parte della base normativa dell'agevolazione fiscale poi disconosciuta
art. 7, l. 18 luglio 1990, n. 218
richiamato insieme all'art. 1 della l. n. 489 del 1993 quale fondamento dell'agevolazione fiscale oggetto di disconoscimento
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
norma posta a base della dichiarazione di estinzione per rinuncia al ricorso
norma posta a base della dichiarazione di estinzione per rinuncia al ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica ai casi di estinzione per rinuncia, perché il raddoppio del contributo unificato è norma eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando sia validamente proposta e accettata nei modi di legge.
- L'estinzione del ricorso principale fa venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato, poiché quest'ultimo presuppone l'eventuale accoglimento del ricorso principale.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, perché la disciplina è eccezionale e tassativa e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- In presenza di accettazione della rinuncia e di richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite possono essere compensate.
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