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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20561/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 15/12/2023 che aveva confermato la sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava: (i) la carenza o vizio della motivazione sulla gravità indiziaria rispetto al reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis c.p., aggravato dal "metodo mafioso"); (ii) l'insussistenza della gravità indiziaria rispetto al reato di estorsione (art. 629 c.p., aggravato); (iii) la non configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., sostenendo che le condotte sarebbero mere trattative commerciali, senza riferimenti alla forza intimidatrice della criminalità organizzata e senza apporto al rafforzamento della cosca. Si censurava inoltre l'interpretazione delle intercettazioni, la mancanza di parametro di riferimento per la cosiddetta "svalutazione" del pescato e l'inverosimiglianza della compensazione tra crediti denunciata dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, dopo annullamento per vizi di motivazione, il giudice di rinvio (Tribunale di Catanzaro) era legittimato a rivalutare il compendio probatorio nei limiti indicati dalla sentenza di annullamento e che il Tribunale ha adeguatamente considerato le deduzioni difensive. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui emergeva, in termini di gravità indiziaria, l'imposizione del gruppo sugli operatori del porto (determinazione unilaterale dei prezzi, pretestuose svalutazioni, coercizione verso i pescatori) e l'uso della caratura criminale di soggetti del luogo per imporsi. Ha ritenuto inoltre provata l'estorsione relativa al caso di Cataldo Alterino sulla base delle intercettazioni. Ha confermato altresì l'applicabilità dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.), rilevando che è sufficiente il riferimento implicito o la percezione della forza criminale radicata nel territorio. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 513-bis c.p.

    Il giudice ha ritenuto che integra il reato l'acquisizione di una posizione dominante nel mercato tramite condotte violente o intimidatorie, anche implicite o ambientali, che impediscono la libera scelta dei fornitori e ostacolano l'accesso di altri concorrenti

  • art. 629 c.p.

    Le condotte di imposizione e divieto di vendita a terzi, desumibili dalle intercettazioni, sono state valutate come estorsive per la pressione esercitata sulla volontà della vittima

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante del "metodo mafioso" può ravvisarsi anche quando l'agente si riferisce implicitamente al potere noto di una consorteria radicata nel territorio; è sufficiente che le vittime percepiscano la minaccia come collegata alla forza della criminalità organizzata

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la pronuncia di condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Se l'annullamento è avvenuto per vizi di motivazione, il giudice di rinvio può procedere a un nuovo esame del compendio probatorio entro i limiti indicati dalla Corte di cassazione; le parti devono essere comunque valutate e si richiede che la motivazione del giudice di rinvio risponda logicamente alle deduzioni difensive
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
  • Per l'integrazione del reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis) e dell'estorsione (art. 629) sono rilevanti non solo atti espliciti di violenza, ma anche condotte di imposizione sistemica del prezzo, controllo del mercato e intimidazioni "ambientali" che annichiliscono la libertà contrattuale delle vittime
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere configurata anche quando l'agente sfrutta la notorietà o la percezione pubblica del potere di un gruppo criminale del territorio senza dover dimostrare formalmente un coinvolgimento diretto dell'organizzazione
  • In sede di cassazione avverso provvedimenti cautelari è difficile ottenere riforma proponendo una diversa valutazione dei fatti: è necessario denunciare errori di diritto o la manifesta illogicità della motivazione, non semplicemente chiedere una ricostruzione alternativa del quadro probatorio
  • Richieste difensive basate su meccanismi di compensazione tra crediti o accordi verbali massicci devono essere supportate da elementi probatori concreti e coerenti (registrazioni contabili, parametri di valutazione), altrimenti il giudice può ritenere la ricostruzione inverosimile

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