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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27051/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca negoziatrice)

La controversia

Un assegno bancario di 80.000 euro, tratto a favore di un cliente sul conto intrattenuto presso la banca poi incorporata dalla resistente e versato sul conto del cliente presso la banca poi incorporata dalla ricorrente, venne spedito dalla banca negoziatrice alla banca trattaria, smarrito durante la trasmissione, quindi alterato e incassato da un terzo presso una filiale della banca trattaria. Nel primo giudizio, promosso dal cliente contro la banca negoziatrice e con chiamate in causa del traente e della banca trattaria, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7561/2014 passata in giudicato, condannò la banca negoziatrice a risarcire al cliente 80.000 euro, ritenendola responsabile per non avere provato la diligenza nell’esecuzione dell’incarico di incasso e per non avere avvisato tempestivamente la banca trattaria dello smarrimento prima della negoziazione. Le altre domande furono dichiarate assorbite. Nel 2014 la banca negoziatrice convenne separatamente la banca trattaria davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo il pagamento degli 80.000 euro già corrisposti al cliente e imputandole la responsabilità, quale banca trattaria e banca incaricata della negoziazione, per l’omesso controllo della regolarità del titolo e per il pagamento a soggetto non legittimato. Il Tribunale, con sentenza n. 5039/2018, respinse l’eccezione di giudicato e condannò la banca trattaria a pagare 80.000 euro. In appello, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1665/2022 depositata il 20 aprile 2022, accolse l’impugnazione della banca trattaria e dichiarò inammissibile la domanda, ritenendo che il giudicato formatosi nel primo processo precludesse la successiva azione di rivalsa. La banca negoziatrice, incorporata dalla ricorrente, propose ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo denunciò la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e del principio del ne bis in idem: sosteneva che il precedente processo avesse riguardato il rapporto tra banca negoziatrice e cliente, mentre la domanda successiva aveva diversi soggetti, causa petendi e petitum e si fondava sull’asserito pagamento negligente del titolo da parte della banca trattaria; quest’ultima era stata chiamata nel primo processo dal proprio cliente quale banca trattaria, non come banca negoziatrice, e la ricorrente non era tenuta a proporre allora la distinta azione di rivalsa. Con il secondo motivo denunciò la violazione dell’art. 43 del R.D. n. 1736/1933, degli artt. 1176, comma 2, e 1992, comma 2, c.c., delle norme sull’onere della prova indicate nel ricorso, nonché omesso esame e omessa pronuncia su fatti e risultanze processuali. Contestava che la banca trattaria non avesse verificato la legittimazione del presentatore e non avesse provato che il pagamento a soggetto non legittimato dipendesse da una causa non imputabile, quale una contraffazione non rilevabile ictu oculi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo. Ha chiarito che il giudicato copre le questioni dedotte o deducibili relative al medesimo oggetto del processo, ma non si estende a una domanda diversa per soggetti, petitum e causa petendi per il solo fatto che sia connessa a una controversia precedente. Nel primo giudizio non era stato devoluto il rapporto tra le due banche relativo all’asserita errata negoziazione dell’assegno: la banca negoziatrice era stata convenuta dal proprio cliente per lo smarrimento del titolo e la banca trattaria era stata chiamata dal proprio cliente nella qualità di banca trattaria. La distinta azione di rivalsa conseguente alla condanna risarcitoria non doveva necessariamente essere proposta nel giudizio presupposto e non costituiva un antecedente logico-giuridico della decisione su quella condanna. Il secondo motivo, relativo alla responsabilità della banca trattaria, ai doveri di controllo e all’onere della prova, è stato dichiarato assorbito, poiché la Corte d’Appello non aveva esaminato il merito avendo ritenuto operante il giudicato. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per il nuovo esame anche delle questioni di merito e per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    L'ambito di operatività del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile è correlato all'oggetto del processo, estendendosi non solo alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, e non invece a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione, la quale tuttavia non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse.

    Il giudicato sostanziale si estende alle questioni che appartengono all’oggetto del processo e ne costituiscono antecedenti logici necessari; non preclude una domanda distinta per petitum e causa petendi per il solo fatto che sia connessa alla domanda già decisa.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato opera quando una causa viene presentata con un petitum e una causa petendi identici a una causa precedentemente decisa con sentenza passata in giudicato.

    La preclusione da giudicato riguarda la riproposizione di una causa identica a quella già definita; la connessione con una causa precedente non basta a rendere inammissibile una domanda diversa.

Massime di principio

  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile soltanto entro i limiti dell’oggetto del processo definito: comprende le questioni che ne costituiscono antecedenti logici essenziali e necessari, ma non si estende a domande diverse per petitum e causa petendi.
  • La mera connessione tra una domanda proposta in un giudizio precedente e una domanda successiva non determina, di per sé, né l’estensione del giudicato né l’obbligo di cumulare le domande nel primo processo.
  • Un’azione di rivalsa sorta in conseguenza dell’accertamento definitivo di una responsabilità risarcitoria non è un presupposto logico-giuridico di tale accertamento e può essere proposta separatamente, se il rapporto dedotto è distinto da quello deciso nel giudizio presupposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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