Sentenza n. 1606/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza resa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro in data 10.4.2025 in relazione al ricorso R.G. 22250/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per complessivi 1.000 euro riferiti agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 aprile 2025 e non risultava impugnata. La ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l’inerzia ministeriale, chiedendo l’assegnazione della carta elettronica, il pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l’azione di ottemperanza, rilevando che essa era diretta a ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva fornito prova dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo ottemperando. Ha inoltre nominato sin d’ora commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di inerzia ministeriale. Il commissario dovrà compiere anche gli eventuali atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l’inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di promuovere davanti al giudice amministrativo l’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando occorra imporre alla pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.
Disciplina l’azione di ottemperanza; il TAR ha ritenuto rispettato il relativo termine di proposizione.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale applicabile al rito camerale in materia di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la Direzione generale presso il Ministero alla quale appartiene il soggetto nominato commissario ad acta.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo e agli adempimenti esecutivi nei confronti dell’amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza può essere proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi agli obblighi specificamente derivanti dal giudicato.
- In presenza di una sentenza passata in giudicato non eseguita, il giudice dell’ottemperanza può imporre all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- Nell’ottemperanza a un giudicato che comporti l’erogazione di una prestazione economica, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutte le fasi contabili necessarie, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione.
- Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, deve essere decorso inutilmente prima di procedere all’esecuzione forzata.
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