Cassazione Penale, Sentenza n. 9186/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva respinto il reclamo contro la proroga del regime differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente censura carenza e contraddittorietà della motivazione (mancata valutazione dei quasi quindici anni trascorsi in 41-bis, assenza di nuove incriminazioni, uso di elementi processuali non direttamente riferibili al ricorrente come operazioni di polizia, e valutazione non individualizzata della pericolosità), oltre a sostenere un errore del Tribunale nel confondere sindacato di merito con sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto preliminarmente non ammissibile l'istanza di trattazione orale. Sulla sostanza ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente valutato il materiale probatorio (sentenze esecutive, informative della DDA e della DIA, recenti acquisizioni investigative) evidenziando il ruolo di vertice del Macrì nella cosca di Crotone, la perdurante vitalità e operatività delle compagini associative federate, rilievi su condotte carcerarie recenti (infrazioni disciplinari e minacce) e fatti di sangue collegati all'assetto criminale. La Corte ha ribadito il corretto inquadramento giuridico del giudizio prognostico richiesto per la proroga del 41-bis e ha ritenuto la motivazione del Tribunale non apparente né illogica, avendo adeguatamente risposto alle deduzioni difensive e appurato la sussistenza della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2, Ordinamento Penitenziario (L. n. 354 del 1975)
verifica della "capacità" di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati
Il regime mira a impedire i collegamenti di detenuti con l'organizzazione esterna; per la proroga è richiesta una valutazione prognostica sulla persistenza della capacità di mantenere collegamenti. Il mero decorso del tempo non esclude tale capacità.
art. 606, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Limita il controllo di legittimità in Cassazione alle ipotesi di violazione di legge e di motivazione del provvedimento apparente o contraddittoria; la Corte ha giudicato le censure del ricorrente come non riconducibili a vizio di motivazione tale da giustificare cassazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione al tipo di sindacato esercitato dal Tribunale, la Corte ha chiarito che il giudice di merito esercita un accertamento prognostico concreto e non meramente di legittimità.
art. 14-ter Ord. pen. e art. 24 Cost.
Il reclamo contro i provvedimenti 41-bis è rimediale davanti al Tribunale di Sorveglianza (giudice dei diritti) e comprende il controllo sia sulla sussistenza dei presupposti sia sul rispetto dei limiti costituzionali e legislativi del provvedimento.
Costituzione e giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze richiamate: n. 376/1997, n. 417/2004, n. 186/2018, n. 97/2020, n. 190/2010, ecc.)
La Corte Costituzionale ha delineato i limiti e le modalità del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti 41-bis: piena sindacabilità da parte del giudice ordinario sul merito delle esigenze di ordine e sicurezza, con obbligo di motivazione specifica per le proroghe.
Massime di principio
- La proroga del regime 41-bis si fonda su una valutazione prognostica della "capacità" del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione: non è richiesta certezza probatoria ma elementi concreti che giustifichino la previsione.
- Il mero decorso del tempo in regime speciale non è, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di collegamento; sono rilevanti ruolo pregresso nell'organizzazione, operatività del gruppo, nuove acquisizioni investigative e anche condotte carcerarie disciplinari.
- Il Tribunale di Sorveglianza, in sede di reclamo, esercita un controllo di merito ampio: deve valutare l'intero materiale probatorio (amministrativo e difensivo) e motivare in modo congruo e individualizzato la persistenza del pericolo per l'ordine e la sicurezza.
- In cassazione il controllo è limitato a vizi di legge e di motivazione manifesta o insufficiente: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare che la motivazione sia del tutto priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità o che vi sia violazione normativa rilevante.
- Nelle difese contro la proroga è strategico allegare e documentare elementi concreti contrari alla persistenza del rischio (es. inattività specifica, disconoscimento nelle operazioni recenti, prove di rinnovato distacco dal clan, buona condotta carceraria comprovata), poiché deduzioni generiche e non documentate risultano recessive di fronte ad acquisizioni investigative e sentenze di condanna.
- Eventuali condotte di familiari o interlocuzioni rilevate devono essere provate con riscontri concreti: la mera riferibilità in termini generici può essere valutata come indizio ma non sostituisce elementi direttamente riconducibili al detenuto.
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