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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18150/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato la cui pena era stata rideterminata in appello con sentenza emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., in parziale riforma della decisione del G.u.p. Il primo ricorso denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., l'omessa motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il secondo ricorso deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., alla riduzione di pena ex art. 56 c.p., al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. I ricorrenti sostenevano che la Corte d'appello si fosse limitata a recepire l'accordo tra le parti e a ritenere congrua la pena, senza una motivazione effettiva sui punti devoluti. Sono state inoltre presentate istanze di differimento dell'udienza, ritenute non accoglibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha dichiarati inammissibili. Ha ritenuto che, nel concordato in appello, il controllo del giudice riguardi soltanto la legalità della pena e che non sia dovuta una motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né sui profili di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, perché la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati. Ha inoltre affermato che, per effetto della natura consensuale dell'istituto, non sono deducibili in cassazione vizi della determinazione della pena che non ne determinino l'illegalità. La Corte ha anche osservato, comunque, che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sul mancato proscioglimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; la sentenza resa a seguito di accordo tra le parti è vincolata alla richiesta concordata e il giudice può solo accoglierla o rigettarla, verificandone la legalità.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    costituisce il vizio dedotto nei ricorsi, ma le censure sono state ritenute indeducibili perché incompatibili con la struttura del concordato in appello.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    costituisce il vizio motivazionale dedotto in uno dei ricorsi, ma la Corte ha escluso la deducibilità di tali doglianze contro la sentenza resa a seguito di concordato, salvo illegalità della pena.

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte afferma che, nel concordato in appello, il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    legittima la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata quando difettano le condizioni per il ricorso, senza necessità di avviso di udienza.

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato in relazione alla trattazione camerale partecipata dei ricorsi, esclusa nel caso di inammissibilità dichiarabile senza formalità.

  • art. 56 c.p.

    richiamato tra i motivi di ricorso in relazione alla riduzione di pena, ma la censura è stata reputata non deducibile perché non attiene all'illegalità della pena.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    richiamato tra i motivi di ricorso per contestare l'aggravante applicata in sentenza, ma la relativa doglianza è stata ritenuta inammissibile nel giudizio di legittimità avverso il concordato.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello il sindacato del giudice è limitato alla verifica della legalità della pena e della compatibilità dell'accordo con l'ordinamento; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella concordata dalle parti.
  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello non sono deducibili censure che mirino a riesaminare il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., le nullità assolute o l'inutilizzabilità delle prove, quando tali temi non rientrano nei motivi non rinunciati.
  • Nel medesimo contesto non sono ammissibili doglianze sulla quantificazione della pena che non si traducano in una sua illegalità; la natura consensuale e deflattiva dell'istituto preclude il riesame dei profili sanzionatori liberamente concordati.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere adottata con procedura semplificata e senza formalità quando difettano le condizioni di proponibilità, con conseguente esclusione dell'avviso di udienza.
  • Anche quando il ricorso è proposto contro una sentenza resa a seguito di concordato, la Corte può rilevare incidentalmente la presenza di una motivazione sul punto del mancato proscioglimento, ma tale verifica non muta l'esito se le censure restano comunque indeducibili.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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