Cassazione Penale, Ordinanza n. 03675/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era manifestamente infondato e generico. Conseguentemente, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. La condanna di merito resa dai giudici di appello è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di un imputato, ritenuto responsabile di reati tributari commessi a Boscoreale il 21 marzo 2019, con pena di un anno e sei mesi di reclusione, sospesa condizionalmente. L’unico motivo di ricorso per cassazione denunciava manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La censura è stata ritenuta generica e priva di critiche concrete al ragionamento della sentenza impugnata; inoltre, la sentenza di appello aveva già affrontato in modo adeguato i temi dedotti in appello, limitati al trattamento sanzionatorio, confermando la pena con argomenti ritenuti pertinenti.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
È richiamato come una delle disposizioni incriminatrici poste a fondamento della condanna confermata in appello, senza ulteriori specificazioni nella decisione di legittimità.
art. 10 d.lgs. n. 74/2000
È richiamato come seconda norma incriminatrice contestata; la Corte di cassazione non entra nel merito dell’elemento costitutivo, limitandosi a prendere atto della condanna già confermata.
art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta l’onere delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata equitativamente in euro 3.000.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è meramente assertivo, generico e non contiene critiche specifiche al percorso argomentativo della sentenza impugnata.
- La censura di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione non è scrutinabile in modo utile se non si confronta concretamente con le rationes decidendi della decisione di merito.
- Quando il giudice di appello ha già esaminato in modo adeguato e coerente le censure dedotte, il ricorso che ripropone doglianze prive di specificità non può condurre a un annullamento della sentenza.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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