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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17318/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente prima dell'adunanza camerale e dell'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. Ne è conseguita la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e senza applicazione del doppio contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia originava da una sentenza di merito che aveva condannato il ricorrente a risarcire i danni da infiltrazioni provocati agli immobili delle controparti e a eseguire opere finalizzate all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: con il primo sosteneva di non essere legittimato passivamente all'esecuzione delle opere perché mero usufruttuario dell'immobile, mentre tali interventi di manutenzione straordinaria sarebbero spettati al proprietario; con il secondo lamentava un'erronea quantificazione del risarcimento per equivalente e un vizio nell'apprezzamento della prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; con il terzo deduceva la violazione dell'art. 2058 c.c., assumendo che il montaggio e rimontaggio della veranda, abusiva, integrasse una prestazione giuridicamente impossibile e non potesse quindi essere imposta come risarcimento in forma specifica; con il quarto censurava la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio sulle sollecitazioni e trazioni indotte dalla veranda, sostenendo che il consulente avesse richiesto ulteriori indagini strutturali rimaste inevase; con il quinto contestava il diniego di rinnovazione della CTU, assumendo che la richiesta fosse fondata proprio sulla mancata risposta del giudice di primo grado all'istanza di supplemento peritale formulata dal consulente d'ufficio. Prima della trattazione camerale, tuttavia, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controricorrente, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    è la base normativa della rinuncia al ricorso per cassazione, che nel caso ha determinato l'estinzione del giudizio una volta accettata dalla controparte

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha costituito la sede processuale della trattazione camerale del ricorso

  • art. 1005 c.c.

    era richiamato dal ricorrente per sostenere che gli interventi di manutenzione straordinaria gravassero sul proprietario e non sull'usufruttuario

  • art. 2058 c.c.

    era invocato per affermare che il risarcimento in forma specifica è possibile solo quando la prestazione sia in tutto o in parte possibile

  • art. 116 c.p.c.

    era richiamato nelle censure relative alla valutazione delle prove e della consulenza tecnica

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    era richiamato nelle doglianze di motivazione e di asserito vizio logico-giuridico della sentenza d'appello

  • art. 115 c.p.c.

    era richiamato nella censura sulla valutazione del materiale probatorio e sulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica

  • art. 360 c.p.c.

    costituiva il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 13 co. 1 quater d.p.r. n. 115/2012

    la Corte ha escluso l'obbligo del c.d. doppio contributo unificato in ragione dell'estinzione per rinuncia

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente depositata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di esame dei motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
  • Quando il processo di legittimità si estingue per rinuncia, non opera il c.d. doppio contributo unificato.
  • Le censure di merito formulate nei motivi di ricorso restano assorbite se interviene rinuncia al ricorso prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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