Cassazione Civile, Ordinanza n. 17318/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente prima dell'adunanza camerale e dell'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. Ne è conseguita la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e senza applicazione del doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia originava da una sentenza di merito che aveva condannato il ricorrente a risarcire i danni da infiltrazioni provocati agli immobili delle controparti e a eseguire opere finalizzate all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: con il primo sosteneva di non essere legittimato passivamente all'esecuzione delle opere perché mero usufruttuario dell'immobile, mentre tali interventi di manutenzione straordinaria sarebbero spettati al proprietario; con il secondo lamentava un'erronea quantificazione del risarcimento per equivalente e un vizio nell'apprezzamento della prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; con il terzo deduceva la violazione dell'art. 2058 c.c., assumendo che il montaggio e rimontaggio della veranda, abusiva, integrasse una prestazione giuridicamente impossibile e non potesse quindi essere imposta come risarcimento in forma specifica; con il quarto censurava la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio sulle sollecitazioni e trazioni indotte dalla veranda, sostenendo che il consulente avesse richiesto ulteriori indagini strutturali rimaste inevase; con il quinto contestava il diniego di rinnovazione della CTU, assumendo che la richiesta fosse fondata proprio sulla mancata risposta del giudice di primo grado all'istanza di supplemento peritale formulata dal consulente d'ufficio. Prima della trattazione camerale, tuttavia, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controricorrente, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
è la base normativa della rinuncia al ricorso per cassazione, che nel caso ha determinato l'estinzione del giudizio una volta accettata dalla controparte
ha costituito la sede processuale della trattazione camerale del ricorso
era richiamato dal ricorrente per sostenere che gli interventi di manutenzione straordinaria gravassero sul proprietario e non sull'usufruttuario
era invocato per affermare che il risarcimento in forma specifica è possibile solo quando la prestazione sia in tutto o in parte possibile
era richiamato nelle censure relative alla valutazione delle prove e della consulenza tecnica
era richiamato nelle doglianze di motivazione e di asserito vizio logico-giuridico della sentenza d'appello
era richiamato nella censura sulla valutazione del materiale probatorio e sulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica
costituiva il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione
art. 13 co. 1 quater d.p.r. n. 115/2012
la Corte ha escluso l'obbligo del c.d. doppio contributo unificato in ragione dell'estinzione per rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente depositata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
- Quando il processo di legittimità si estingue per rinuncia, non opera il c.d. doppio contributo unificato.
- Le censure di merito formulate nei motivi di ricorso restano assorbite se interviene rinuncia al ricorso prima della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17262/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17263/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17264/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17273/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17276/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17278/2024 del 24/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →