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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15293/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 27/10/2020. D'Amico censura l'applicazione degli artt. 56 e 624-bis c.p., sostenendo che la qualificazione del luogo e la sussistenza del tentativo non siano state adeguatamente motivate. Cricchio deduce (1) vizio di motivazione e insufficienza probatoria rispetto alla responsabilità per il furto nel box (capo a) e (2) contesta che gli atti posti in essere possano essere qualificati come tentativo di furto (capo b), lamentando che si sia trattato al più di attività preparatoria o di sopralluogo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Ha confermato la condanna per il furto nel box considerato pertinenza dell'abitazione (art. 624-bis) e ha ritenuto inammissibili le censure di Cricchio sul punto per essere reiterative. Tuttavia, ha annullato senza rinvio la condanna per il capo b) (tentato furto ai danni dei box nel residence), ritenendo che l'iter criminis non avesse raggiunto la soglia del tentativo poiche' non era individuabile con sufficiente certezza l'obiettivo criminoso e gli atti non risultavano idonei e univocamente diretti alla consumazione. Di conseguenza la Corte ha eliminato la pena accessoria per continuazione (giorni 20 di reclusione ed euro 22 di multa per D'Amico; giorni 20 di reclusione ed euro 27 di multa per Cricchio). Per il resto i ricorsi sono stati rigettati e restano confermate le altre statuizioni della Corte d'appello (in particolare l'estinzione per prescrizione dei reati c) e d' a carico degli imputati).

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La Corte conferma che rientrano nella nozione di 'abitazione' anche le pertinenze (es. box già qualificato come pertinenza dell'abitazione della persona offesa), giustificando l'applicazione della fattispecie aggravata

  • art. 56 cod. pen.

    Va valorizzato l'idoneità e l'univocità degli atti (valutazione ex ante). Il tentativo puo' sussistere anche quando alcuni atti siano riconducibili a fasi preparatorie, purché siano idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato

    Richiamato in quanto applicato congiuntamente ad art. 56 per valutare la partecipazione e la rilevanza degli atti di ciascun concorrente rispetto al tentativo

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti dell'impugnazione per il rito abbreviato

    I ricorsi sono stati formulati nei limiti consentiti dall'art. 173 disp. att.; la Corte ne ha valutato la ammissibilita' e la fondatezza entro tali limiti

  • art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Disciplina procedurale (requisitoria scritta / discussione orale)

    Procedura straordinaria sulle modalita' di svolgimento dell'udienza (assenza di richiesta di discussione orale e uso della requisitoria scritta), richiamata in ordine al rito e alle formalita' processuali adottate

Massime di principio

  • La nozione di 'abitazione' ai fini dell'art. 624-bis comprende le pertinenze (es. box), quindi il furto in tali locali puo' essere qualificato come furto in abitazione aggravato
  • Per configurare il tentativo non e' decisiva la mera distinzione formale tra atti preparatori e atti esecutivi: rilevano l'idoneita' causale degli atti e la loro univoca destinazione al reato, valutate ex ante rispetto al contesto fattuale
  • L'univocita' degli atti e l'idoneita' sono criteri di essenza che vanno apprezzati oggettivamente (natura degli atti, contesto, modalita') e non solo come questioni probatorie; se manca la possibilità di identificare l'obiettivo criminoso, il tentativo puo' essere escluso
  • Se l'iter criminis si e' arrestato in una fase precoce o equivoca (sopralluogo, presenza in loco senza elementi che indichino avvio certo dell'esecuzione), la condotta non integra il reato tentato e deve essere qualificata come non sussistente
  • La Corte di Cassazione puo' annullare senza rinvio quando il fatto non sussiste e procedere, se possibile, alla rideterminazione delle pene residue sulla base delle decisioni del giudice di merito

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