Cassazione Penale, Sentenza n. 33906/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
Gli imputati, condannati in primo grado per partecipazione a un’associazione per delinquere operante attraverso un centro di formazione fittizio, hanno proposto distinti ricorsi contro la sentenza del 20 novembre 2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria. Il sodalizio, facente capo ad altre persone, pubblicizzava un inesistente accreditamento ministeriale e false convenzioni con enti pubblici, organizzava corsi ed esami con commissioni prive di legittimazione e rilasciava attestati privi di valore legale. In appello, la condotta del primo imputato era stata riqualificata da promotore a partecipe e la pena rideterminata in un anno e dieci mesi di reclusione; per il secondo era stata confermata la partecipazione e la pena rideterminata in un anno, cinque mesi e dieci giorni di reclusione, tenuto conto della durata circoscritta e della minore intensità del suo contributo. Il primo imputato ha dedotto, in relazione all’art. 416, secondo comma, c.p., violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento delle intercettazioni: secondo la difesa, non sarebbero stati dimostrati il pactum sceleris, l’affectio societatis né la consapevolezza delle attività illecite, e gli episodi relativi a una parente e a un altro soggetto truffato sarebbero stati valutati in modo inadeguato. Ha inoltre censurato il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, ritenuta superiore alla pena base e a quella del coimputato. Il secondo imputato ha contestato, con due motivi, la prova dell’elemento soggettivo e della partecipazione stabile: sosteneva di essere stato a sua volta ingannato dal centro e negava la consapevolezza delle falsificazioni e dei rapporti associativi; ha inoltre censurato la motivazione sul proprio ruolo di intermediario e procacciatore di corsisti, lamentando che esso fosse stato desunto essenzialmente dai contatti con un altro soggetto e rilevando che non gli erano stati contestati reati-fine. La parte civile Università e-campus ha depositato conclusioni e nota spese; nel giudizio erano costituite anche altre parti civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo imputato, il motivo sulla responsabilità associativa è stato ritenuto aspecifico e volto a ottenere una rivalutazione del fatto: la sentenza d’appello aveva motivato la partecipazione sulla base del costante contributo alla gestione dei rapporti con i corsisti, della partecipazione alle commissioni d’esame, del procacciamento di nuovi corsisti e di condotte relative alla contraffazione degli attestati, elementi incompatibili con la dedotta buona fede. È stato dichiarato aspecifico anche il motivo sulle attenuanti generiche, poiché la difesa non si confrontava con la valutazione della gravità e della reiterazione delle condotte, ritenute prevalenti sugli elementi favorevoli invocati. Il motivo sulla pena è stato ritenuto manifestamente infondato: la diversa quantificazione rispetto al coimputato era ragionevolmente giustificata dalla durata più limitata e dalla minore intensità del contributo di quest’ultimo. I due motivi del secondo imputato, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti aspecifici e diretti a una rivalutazione delle prove; la Corte d’appello aveva valorizzato il ruolo di intermediario e procacciatore di soggetti da truffare, i rapporti non occasionali con gli altri sodali, i file rinvenuti e le conversazioni intercettate, fornendo risposta alle contestazioni sulla loro interpretazione. La mancata contestazione di reati-fine non esclude la configurabilità dell’associazione né prova che il soggetto non vi partecipasse. Per effetto dell’inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; sono stati inoltre condannati a rifondere le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili Esterina Iiriti e Università e-campus, liquidate in 3.686 euro per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione
La configurabilità dell’associazione per delinquere e la prova della partecipazione non richiedono che siano stati commessi o contestati specifici reati-fine.
La gravità del fatto, dunque, costituisce un elemento congruamente valutato, in termini di preponderanza rispetto ai profili rimarcati dalla difesa, per legittimare il diniego delle invocate circostanze: ciò che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, è sufficiente a giustificare il diniego stesso
Il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato dalla gravità del fatto, motivatamente ritenuta prevalente sugli elementi favorevoli indicati dalla difesa.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, nel caso concreto, al pagamento di 3.000 euro per ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova lettura degli elementi di fatto e delle prove per sostituire la valutazione del giudice di merito con quella proposta dal ricorrente; le censure probatorie sono scrutinabili solo se individuano un vizio del discorso giustificativo sulla capacità dimostrativa degli elementi acquisiti.
- La consapevolezza di partecipare attivamente a un’associazione per delinquere può essere desunta, secondo una valutazione complessiva degli indizi, dalla concreta realizzazione di attività conformi al programma associativo e dal contributo consapevole alla sua attuazione.
- La partecipazione all’associazione per delinquere non richiede la commissione né la contestazione di specifici reati-fine.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando la gravità e la reiterazione delle condotte come elementi prevalenti rispetto ai profili favorevoli dedotti dalla difesa.
- La diversità del trattamento sanzionatorio tra coimputati non determina di per sé un vizio di motivazione quando la differenza è giustificata da una diversa durata o intensità dei rispettivi contributi e la valutazione non risulta irragionevole o paradossale.
Come è indicizzato
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