Cassazione Civile, Ordinanza n. 28437/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia proveniva da una sentenza della Corte d'appello di L'Aquila resa in una materia di lavoro pubblico contrattualizzato, indicata come "restitutio in integrum". In Cassazione la parte pubblica ha proposto ricorso avverso tale decisione, ma prima della trattazione ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Il controricorrente ha accettato la rinuncia e le parti hanno concordato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ha rilevato che nel giudizio di cassazione la rinuncia produce estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non ha pronunciato sulle spese, in ragione dell'adesione alla rinuncia e della compensazione pattuita. Ha inoltre escluso che dovesse darsi atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
La rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; produce effetti estintivi del processo di cassazione senza che sia necessaria l'accettazione delle altre parti.
È richiamato in contrapposizione: nel giudizio di cassazione la disciplina è diversa e non richiede l'accettazione della controparte per produrre l'estinzione.
La condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite difensori muniti di mandato speciale; nel caso concreto, essendo intervenuta adesione e compensazione, non è stata adottata statuizione sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In presenza di estinzione per rinuncia, la Corte ha escluso i presupposti per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato cui si collega l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta, è atto unilaterale recettizio che determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
- Gli adempimenti di notifica o comunicazione dell'atto di rinuncia alle controparti servono principalmente a consentire l'eventuale adesione, rilevante ai fini delle spese di lite.
- Quando la rinuncia è accettata e le parti convengono la compensazione, la Corte può dichiarare l'estinzione senza statuire sulle spese.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, non sussistono automaticamente i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se la pronuncia non li richiama espressamente.
- La disciplina della rinuncia nel giudizio di cassazione si differenzia da quella generale del processo civile, poiché l'effetto estintivo non è subordinato all'accettazione della parte intimata.
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