Cassazione Penale, Sentenza n. 2314/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le condanne inflitte in appello per il reato di abuso d'ufficio (entrambi) e per rivelazione di segreti d'ufficio (solo Leo). Contestano in particolare: a) la qualificazione giuridica dell'abuso d'ufficio alla luce della riforma dell'art. 323 c.p. (legge 11.9.2020, n.120) sostenendo che la condotta contestata consisteva nell'aver violato norme di natura regolamentare (D.P.R. 483/1997) e non norme di legge o atti aventi forza di legge; b) la correttezza della ricostruzione probatoria (vizio di motivazione) su presunti "inquinamenti" della prova concorsuale e sulla rivelazione dei quiz; c) la possibile applicabilità dell'art. 326 c.p. piuttosto che dell'art. 323 c.p.; d) profili processuali (motivazione rafforzata, inammissibilità dell'appello del PM, calcolo della pena per il giudizio abbreviato, questioni civili). In sintesi, contestano sia la fondatezza giuridica dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio sulla base di violazioni regolamentari sia l'effettiva prova del dolo e della rivelazione del contenuto delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Sulla questione giuridica principale, ha richiamato la riforma dell'art. 323 c.p. (legge 11.9.2020, n.120) che ha circoscritto la rilevanza penale alla violazione di regole di condotta "previste dalla legge o da atti aventi forza di legge", specifiche ed espresse e prive di margini di discrezionalità, escludendo la rilevanza penale delle sole violazioni di norme regolamentari. Nel caso concreto la disciplina sull'espletamento del concorso era contenuta nel D.P.R. 10.12.1997, n. 483 richiamato per intero dall'art. 15, comma 7, del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 (rinvio integrale): trattandosi di un rinvio che lascia alla fonte regolamentare il contenuto normativo principale, la violazione della norma regolamentare non può più costituire base per il reato di abuso d'ufficio dopo la riforma. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Leo e Negrone relativamente al reato di abuso d'ufficio perché "il fatto non è previsto dalla legge". Quanto al reato di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), la Corte ha evidenziato carenze probatorie nell'attribuzione della rivelazione a Leo e ha disposto l'annullamento con rimessione ai giudici di merito per la ricostruzione e la valutazione della prova; in ogni caso l'effetto principale è stato l'annullamento della condanna per abuso d'ufficio in applicazione della limitazione normativa introdotta dalla riforma.
Norme richiamate
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)
Dopo la legge 11.9.2020, n. 120 l'art. 323 c.p. si applica solo per la violazione di regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, specifiche ed espresse e prive di margini di discrezionalità; non rilevano più, di regola, le sole violazioni di norme regolamentari
Legge 11 settembre 2020, n. 120
Riforma che ha ristretto l'ambito di operatività del reato di abuso d'ufficio nei termini indicati: esclusione delle violazioni di regolamenti, necessità di regole primarie specifiche ed escluse da discrezionalità
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (art. 12, comma 1)
"il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova"
Norma regolamentare che disciplina le modalità delle prove concorsuali; nel caso concreto la violazione di questa disposizione è stata ritenuta insufficiente a fondare il reato di abuso d'ufficio dopo la riforma, perché la disciplina del concorso era integralmente demandata al regolamento
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (art. 15, comma 7)
"Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483..."
Norma di legge che rinvia integralmente al D.P.R. 483/1997 per la disciplina dei concorsi per la dirigenza sanitaria: tale rinvio integrale ha fatto sì che le regole operative fossero di fonte regolamentare e non direttamente desumibili da una norma primaria sufficientemente dettagliata ai fini della responsabilità penale ex art. 323 c.p.
art. 326 cod. pen. (rivelazione di segreti d'ufficio)
Nel caso di specie la Corte ha rilevato carenze probatorie sull'attribuzione della rivelazione a Leo; la qualificazione e la prova del reato sono state rimesse ai giudici di merito per una nuova valutazione
art. 97 Cost.
I principi costituzionali di imparzialità e buon andamento sono richiamati nella ricostruzione, ma non possono di per sé sostituire regole penali specifiche; la riforma ha escluso che la sola violazione di principi costituzionali possa integrare l'art. 323 c.p.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2020, l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) richiede la violazione di regole di condotta previste da legge o atti con forza di legge; le mere violazioni di regolamenti non sono in genere punibili ai sensi di tale norma.
- Se la normativa primaria contiene un rinvio integrale a una fonte regolamentare (norma "in bianco"), la violazione della disciplina regolamentare non può costituire base per l'abuso d'ufficio dopo la riforma: va quindi impugnata la qualificazione giuridica e la sua compatibilità con il principio di riserva di legge.
- Quando la contestazione penale si fonda su anomalie procedurali (es. diversa tipologia di prova concorsuale), è necessario dimostrare in maniera concreta e diretta il nesso tra la violazione e il vantaggio indebito o il danno, nonché l'effettiva rivelazione del contenuto riservato; indizi di mera anomalia o risultati selettivi (punteggi elevati) possono non essere sufficienti.
- Difensivamente conviene contestare congiuntamente la legalità della fonte normativa invocata per la tipizzazione del reato e la sufficienza degli elementi probatori: il primo rilievo può determinare l'annullamento del capo di imputazione senza riesame del merito.
- In casi simili, prima di accettare accordi o condanne basate su violazioni regolamentari, valutare la possibilità di ricorso per violazione di legge (Cassazione) sulle conseguenze della riforma del 2020 e sul principio della riserva di legge.
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