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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41556/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari che, in sede di riesame, aveva rigettato l'appello cautelare avverso il provvedimento del GIP di Foggia che aveva negato l'applicazione di una misura cautelare personale nei confronti di Preziosa. I motivi principali dedotti nel ricorso erano: (1) vizio di qualificazione giuridica e violazione di legge rispetto alla corretta individuazione del titolo di reato (il PM denunciava un errore nel ritenere applicabile un dolo specifico mentre per il ruolo del Preziosa sarebbero rilevanti reati sussumibili nel dolo generico, es. artt. 110, 648-bis c.p.); (2) errata valutazione dell'esigenza cautelare di natura socialpreventiva, in particolare del pericolo di reiterazione, e contrasto con i principi di legittimità più recenti in materia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur rilevando profili critici nell'operato del Tribunale di Bari (in particolare l'omessa valutazione preliminare della gravità indiziaria e l'erroneo ricorso al principio della "ragione più liquida" proprio del civile), la Corte ha ritenuto che il pubblico ministero non avesse proposto in sede di appello i necessari e specifici motivi relativi all'attualità del pericolo di recidiva per la posizione di Preziosa (aveva invece richiamato il pericolo di inquinamento probatorio per altri soggetti), impedendo così l'esame in Cassazione di tale nuovo profilo. Per questo difetto di devoluzione e per la preclusione di introdurre nuove doglianze in cassazione, il ricorso è stato respinto come inammissibile e la decisione di rigetto dell'appello cautelare è stata di fatto confermata.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Predisposizione del contraddittorio scritto per il trattamento del procedimento (motivo procedurale adottato nella trattazione del ricorso in cassazione).

  • art. 16, D.L. 30/12/2021, n. 228 (conv. L. 25/02/2022, n. 15)

    Modifica dei termini di vigenza del citato regime procedurale emergenziale; richiamato solo in relazione alla disciplina del contraddittorio scritto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione richiamati per la esposizione sintetica dei motivi da parte del ricorrente.

  • art. 512-bis c.p. e art. 648-bis c.p.

    Norme sostanziali richiamate nel contrasto tra qualificazione dei reati (il ricorrente lamentava un errore di inquadramento dell'elemento soggettivo). La Corte richiama che per alcuni reati contestati (es. 648-bis) è sufficiente il dolo generico.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, nella ricostruzione delle posizioni individuali e della relativa tipologia di dolo.

  • artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen.

    Elenco dei presupposti e delle condizioni che il giudice del riesame deve verificare ex novo nella valutazione della richiesta di misura cautelare (gravità indiziaria, esigenze cautelari, adeguatezza e proporzionalità della misura).

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Schema di motivazione richiesto per l'adozione della misura cautelare; la Corte richiama l'obbligo di motivare secondo i criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari.

  • art. 292, comma 2, lett. c) e art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Riferimento alle norme che disciplinano la motivazione e le esigenze cautelari (in particolare la necessità di valutare il pericolo di reiterazione sulla base della gravità concreta dei fatti e non del titolo astratto di reato).

  • ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274, come modificato dalla legge n. 47/2015

    Precisa che il pericolo di reiterazione non può desumersi dalla sola gravità astratta del titolo di reato ma deve fondarsi sulla valutazione concreta delle modalità e circostanze del fatto.

  • art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Rinvio alle esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento probatorio, profilo evocato dal PM per alcuni indagati ma non esteso a tutti; evidenzia la distinzione tra i diversi tipi di esigenze cautelari.

  • art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Citato a proposito della giurisprudenza che in casi particolari consente alla sezione semplic e di non rimettere la questione alle Sezioni Unite quando esista un motivo concorrente di annullamento; la Corte sottolinea la limitata portata di questo principio rispetto al processo penale ordinario.

  • legge n. 47/2015

    Modifica l'art. 274 cod. proc. pen. chiarendo i criteri per la valutazione del pericolo di reiterazione.

Massime di principio

  • Il tribunale della libertà, nell'appello proposto dal pubblico ministero avverso il diniego del GIP, deve riesaminare ex novo l'intera vicenda cautelare: prima la gravità indiziaria, poi le esigenze cautelari; non è corretto limitarsi a un solo profilo.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione non può fondarsi solo sul titolo astratto di reato: è necessario esaminare la gravità del fatto nelle sue concrete modalità e circostanze.
  • Il principio della "ragione più liquida" proprio dell'economia processuale civile non è trasferibile automaticamente al processo penale per giustificare l'omissione dell'esame della gravità indiziaria.
  • Il ricorso per cassazione non può introdurre doglianze nuove sulle esigenze cautelari che non siano state regolarmente svolte in sede di riesame; il difetto di devoluzione processuale rende il motivo inammissibile.
  • Il pubblico ministero che impugna deve specificare e motivare in appello gli elementi dai quali desumere l'attualità e la concretezza del pericolo cautelare (es. pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio), diversamente la censura non potrà essere valutata nelle fasi successive.
  • La corretta qualificazione giuridica dei fatti è importante, ma anche quando esistano dubbi sull'elemento soggettivo il giudice deve comunque compiere la prima valutazione sulla gravità indiziaria prima di passare alle esigenze cautelari.
  • L'accertamento in ordine alla sussistenza dei presupposti cautelari richiede materiale cognitivo ampio e coerente con l'allargamento del devolutum: se il riesame amplia il tema, deve corrispondere una pari ampiezza della prova valutata.

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