Sentenza n. 1345/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio-rigetto della Prefettura di Torino sul ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente avverso di diniego dell'istanza tesa ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea ai sensi del d.lgs. 30/2007; - del provvedimento, prot. n. -OMISSIS-, con cui la Questura di Torino ha respinto la domanda di rilascio del provvedimento richiesto; - di ogni altro atto o provvedimento o comportamento, commissivo ed omissivo presupposto, consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990; e per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi rilasciare il permesso di soggiorno richiesto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Torino al rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea e silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Torino relativo alla domanda di rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea, nonché il silenzio-rigetto della Prefettura di Torino sul ricorso gerarchico e gli atti connessi, inclusa la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto al rilascio del titolo. Nel corso del giudizio ha dichiarato che l'atto impugnato era stato ritirato e che l'amministrazione aveva attestato il rilascio del titolo, riconoscendo così la sussistenza dei presupposti per il suo ottenimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione ha ritirato l'atto impugnato e ha rilasciato il titolo richiesto, soddisfacendo integralmente l'interesse sostanziale della ricorrente. Il Collegio ha posto le spese di lite a carico dell'amministrazione, rilevando che essa aveva agito soltanto dopo l'accoglimento dell'istanza cautelare della ricorrente. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione ritira l'atto impugnato e adotta il provvedimento richiesto, soddisfacendo integralmente l'interesse della parte ricorrente.
La norma è richiamata con riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi impugnata insieme agli altri atti, senza che il giudice ne esamini autonomamente la legittimità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione ritira l'atto impugnato e rilascia il titolo o adotta il provvedimento richiesto, determinando il pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Se l'amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente soltanto dopo l'accoglimento dell'istanza cautelare, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico in ragione della condotta processuale e dell'esito sostanziale della controversia.
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