Cassazione Penale, Ordinanza n. 19919/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile, lo ha condannato al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 474 c.p. L'unico motivo dedotto denunciava l'erronea applicazione della norma incriminatrice. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era inedita, ossia non specificamente devoluta al giudice di appello, e dunque non poteva essere esaminata in sede di legittimità, salvo ipotesi di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza, qui non ricorrenti.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice oggetto della contestazione e della doglianza difensiva; la sua violazione è stata dedotta in modo inammissibile perché non previamente devoluta in appello con la necessaria specificità.
Richiamato per affermare che in cassazione non possono essere introdotte questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo eccezioni limitate alle questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
Norma applicata per conseguire alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili questioni non specificamente prospettate in appello, quando il giudice di merito non abbia omesso di pronunciarsi su un tema ritualmente devoluto.
- La censura per violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile se introduce per la prima volta in cassazione un tema mai sottoposto con la dovuta specificità al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione manifestamente infondata o inammissibile, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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