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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34905/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in primo grado e poi in appello, dell’illegittimità della decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinaria per un periodo anteriore e dell’illegittimità del conseguente recupero, disposto dall’ente previdenziale, di somme già erogate a tale titolo; il lavoratore aveva inoltre chiesto l’accertamento del diritto alla prestazione per un ulteriore periodo, comprensiva della quota CIGS e della quota di integrazione del fondo speciale del trasporto aereo. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988 conv. in l. n. 160/1988, in combinato con gli artt. 1-bis, comma 1, e 1-ter d.l. n. 247/2004 conv. in l. n. 291/2004, nonché dell’art. 2033 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso l’applicazione della decadenza sanzionatoria nonostante il lavoratore non avesse dato preventiva comunicazione all’INPS della nuova occupazione all’estero presso altro vettore aereo con contratto a termine. Il ricorrente ha inoltre contestato che la comunicazione fosse stata effettuata solo dopo il periodo di addestramento, e ha sostenuto che la verifica del giudice di merito dovesse riguardare se l’attività svolta fosse davvero e soltanto finalizzata al mantenimento dei precedenti brevetti di volo, ipotesi che, secondo la disciplina e le circolari INPS richiamate, escluderebbe l’obbligo di preventiva comunicazione. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e la preclusione derivante dalla doppia conforme, ma tali eccezioni sono state respinte.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’INPS. Ha affermato che la comunicazione della nuova attività lavorativa deve essere preventiva anche se la nuova occupazione è temporanea o saltuaria, e che, per i piloti di volo, l’esonero dall’obbligo di preventiva comunicazione opera solo nel c.d. periodo neutro, cioè quando l’attività presso il nuovo vettore sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo. Ha quindi precisato che tale accertamento integra la fattispecie normativa e non un mero accertamento di fatto ex art. 360, n. 5, c.p.c. Nel caso concreto, poiché la Corte territoriale aveva accertato che la comunicazione all’INPS era intervenuta solo al termine del periodo di addestramento, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Milano per un nuovo esame del merito, verificando se quel periodo fosse realmente ed esclusivamente finalizzato al mantenimento dei brevetti di volo oppure costituisse una fase negoziale interna a un nuovo rapporto di lavoro.

Norme richiamate

  • art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988

    "Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività."

    La comunicazione della nuova attività lavorativa deve essere preventiva; l’obbligo opera anche se l’occupazione è temporanea o saltuaria, salvo il periodo neutro dei piloti di volo finalizzato esclusivamente al mantenimento delle licenze.

  • L. n. 160/1988

    Norma di conversione del d.l. n. 86/1988 richiamata per la disciplina della decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

  • art. 1-bis, comma 1, d.l. n. 247/2004

    Richiamato in combinazione con la disciplina della decadenza e della comunicazione preventiva.

  • art. 1-ter, d.l. n. 247/2004

    Richiamato in combinazione con la disciplina della decadenza e della comunicazione preventiva.

  • L. n. 291/2004

    Norma di conversione del d.l. n. 247/2004 richiamata nel motivo di ricorso.

  • art. 2033 c.c.

    Invocato nel motivo di ricorso in relazione al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di prestazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata ricondotta alla falsa applicazione di legge per scorretta sussunzione del caso concreto nella fattispecie normativa.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha escluso che la questione riguardasse un mero vizio motivazionale, perché l’accertamento sull’esclusività della finalità dell’attività svolta integra la fattispecie normativa.

Massime di principio

  • Nei casi di decadenza dal trattamento di integrazione salariale per svolgimento di nuova attività lavorativa, la comunicazione all’INPS deve essere preventiva; la successiva comunicazione non è idonea a evitare la decadenza, anche se la nuova occupazione è a termine, temporanea o saltuaria.
  • Per i piloti di volo, l’esenzione dall’obbligo di preventiva comunicazione opera solo se l’attività svolta presso il nuovo vettore è esclusivamente finalizzata al mantenimento dei precedenti titoli abilitativi; tale verifica incide sulla ricostruzione della fattispecie normativa e non si risolve in un mero apprezzamento di fatto.
  • In sede di legittimità, la mancata corretta sussunzione del fatto concreto nella fattispecie di decadenza prevista dalla legge può integrare violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., anche quando il giudice di merito abbia già compiuto un accertamento fattuale parziale.
  • Ai fini della verifica dell’esclusiva finalità di addestramento o mantenimento dei brevetti, occorre considerare il regolamento negoziale del rapporto con il nuovo vettore e non solo la mera qualificazione formale dell’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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